Art. 3 
 
Modalita'  di  attribuzione  delle  risorse  per  l'esecuzione  delle
  attivita'       di       rimozione/spostamento        per        la
  vendita/riciclaggio/demolizione 
 
  1. Sulla base degli elementi raccolti, la Direzione generale per la
vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo
e  per  vie  d'acqua  interne  svolge  l'attivita'  istruttoria   per
l'assegnazione delle risorse. Entro trenta giorni dalla scadenza  dei
termini per la presentazione della domanda di cui al precedente  art.
2, la Direzione generale approva l'elenco degli interventi ammessi al
fondo con l'indicazione degli importi assegnati. 
  2. Con il provvedimento di cui al comma 1,  la  Direzione  generale
stabilisce l'entita'  dell'acconto  e  delle  ulteriori  tranches  di
contributo riconosciuto  in  base  all'avanzamento  delle  attivita',
nonche' la documentazione necessaria ai fini  dell'effettuazione  dei
pagamenti. 
  3. Nel caso in cui il totale dei contributi riconoscibili di cui al
precedente  comma  2  sia  complessivamente  superiore  alle  risorse
stanziate, l'entita' della quota di contributo assegnata  a  ciascuna
Autorita'  e'  determinata  in  modo  proporzionale   al   contributo
riconoscibile  alla  stessa  rispetto  al   totale   dei   contributi
riconoscibili. 
  4. Il provvedimento di cui al  comma  1,  con  l'indicazione  della
somma riconosciuta alla singola Autorita'  di  sistema  portuale,  e'
pubblicato nella sezione dedicata del  sito  internet  del  Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili -  amministrazione
trasparente.