Art. 3 Modalita' di attribuzione delle risorse per l'esecuzione delle attivita' di rimozione/spostamento per la vendita/riciclaggio/demolizione 1. Sulla base degli elementi raccolti, la Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne svolge l'attivita' istruttoria per l'assegnazione delle risorse. Entro trenta giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 2, la Direzione generale approva l'elenco degli interventi ammessi al fondo con l'indicazione degli importi assegnati. 2. Con il provvedimento di cui al comma 1, la Direzione generale stabilisce l'entita' dell'acconto e delle ulteriori tranches di contributo riconosciuto in base all'avanzamento delle attivita', nonche' la documentazione necessaria ai fini dell'effettuazione dei pagamenti. 3. Nel caso in cui il totale dei contributi riconoscibili di cui al precedente comma 2 sia complessivamente superiore alle risorse stanziate, l'entita' della quota di contributo assegnata a ciascuna Autorita' e' determinata in modo proporzionale al contributo riconoscibile alla stessa rispetto al totale dei contributi riconoscibili. 4. Il provvedimento di cui al comma 1, con l'indicazione della somma riconosciuta alla singola Autorita' di sistema portuale, e' pubblicato nella sezione dedicata del sito internet del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - amministrazione trasparente.