Art. 4 
 
                   Rimozione/spostamento e vendita 
 
  1. Nel caso in cui vi siano le condizioni per la vendita della nave
ai fini del successivo reimpiego, le Autorita'  di  sistema  portuale
affidano, tramite procedure ad evidenza pubblica ai sensi del  codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, il servizio di rimozione/spostamento e vendita  delle  navi  e
dei relitti. 
  2. Il servizio di cui al comma 1 consiste nella messa in sicurezza,
nella bonifica, nella rimozione/spostamento nonche' nel  recupero  ai
fini della vendita dell'unita' navale. 
  3. Fatte salve le  attribuzioni  dell'Autorita'  marittima  di  cui
all'art. 73, comma 1, del Codice  della  navigazione,  all'esecuzione
dei provvedimenti d'ufficio conseguenti all'ordine di  rimozione  dei
relitti procede l'Autorita' di  sistema  portuale  nell'ambito  della
propria circoscrizione  nel  rispetto  delle  modalita'  e  procedure
previste nel presente decreto.