Art. 4 Rimozione/spostamento e vendita 1. Nel caso in cui vi siano le condizioni per la vendita della nave ai fini del successivo reimpiego, le Autorita' di sistema portuale affidano, tramite procedure ad evidenza pubblica ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il servizio di rimozione/spostamento e vendita delle navi e dei relitti. 2. Il servizio di cui al comma 1 consiste nella messa in sicurezza, nella bonifica, nella rimozione/spostamento nonche' nel recupero ai fini della vendita dell'unita' navale. 3. Fatte salve le attribuzioni dell'Autorita' marittima di cui all'art. 73, comma 1, del Codice della navigazione, all'esecuzione dei provvedimenti d'ufficio conseguenti all'ordine di rimozione dei relitti procede l'Autorita' di sistema portuale nell'ambito della propria circoscrizione nel rispetto delle modalita' e procedure previste nel presente decreto.