Art. 5 
 
                        Rimozione/spostamento 
                      e riciclaggio/demolizione 
 
  1.  Al  fine  di  provvedere  alla  rimozione/spostamento  per   il
successivo riciclaggio/demolizione delle navi e dei relitti  presenti
negli spazi  portuali  nell'ambito  delle  rispettive  circoscrizioni
territoriali, le Autorita' di sistema portuale affidano  il  servizio
tramite procedure ad evidenza  pubblica,  ai  sensi  del  codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, nel rispetto, ove ne ricorrano le condizioni, degli articoli  12,
13 e 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 20 novembre 2013 nonche' di  quanto  previsto  dal
decreto ministeriale 12 ottobre 2017. 
  2. Il servizio oggetto dell'affidamento di cui al comma  1  prevede
la messa in sicurezza, bonifica, rimozione/spostamento  ai  fini  del
riciclaggio/demolizione   dell'unita'    navale    presso    impianto
autorizzato ed  inserito  negli  elenchi  previsti  dall'art.  1  del
decreto ministeriale 21 febbraio 2018,  n.  25,  nonche'  l'ulteriore
trattamento  o  smaltimento  in  impianti  separati  degli  eventuali
materiali pericolosi presenti a bordo. 
  3. In caso di procedura di  riciclaggio,  l'appalto  puo'  altresi'
prevedere il recupero integrale di tutti gli  elementi  prodotti  dal
riciclaggio della nave, compresi  i  motori,  l'eventuale  carburante
presente a bordo, le attrezzature tecniche, il mobilio e quanto altro
sia  suscettibile  di  uso  commerciale.  I  relativi  proventi  sono
ripartiti secondo quanto previsto dal successivo art. 8.