Art. 5 Rimozione/spostamento e riciclaggio/demolizione 1. Al fine di provvedere alla rimozione/spostamento per il successivo riciclaggio/demolizione delle navi e dei relitti presenti negli spazi portuali nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali, le Autorita' di sistema portuale affidano il servizio tramite procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto, ove ne ricorrano le condizioni, degli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 nonche' di quanto previsto dal decreto ministeriale 12 ottobre 2017. 2. Il servizio oggetto dell'affidamento di cui al comma 1 prevede la messa in sicurezza, bonifica, rimozione/spostamento ai fini del riciclaggio/demolizione dell'unita' navale presso impianto autorizzato ed inserito negli elenchi previsti dall'art. 1 del decreto ministeriale 21 febbraio 2018, n. 25, nonche' l'ulteriore trattamento o smaltimento in impianti separati degli eventuali materiali pericolosi presenti a bordo. 3. In caso di procedura di riciclaggio, l'appalto puo' altresi' prevedere il recupero integrale di tutti gli elementi prodotti dal riciclaggio della nave, compresi i motori, l'eventuale carburante presente a bordo, le attrezzature tecniche, il mobilio e quanto altro sia suscettibile di uso commerciale. I relativi proventi sono ripartiti secondo quanto previsto dal successivo art. 8.