Art. 8 Ripartizione dei ricavi realizzati dal vincitore di gara con la vendita Ove le procedure di affidamento di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto prevedano la vendita dell'unita' navale e/o di tutti gli elementi prodotti dal riciclaggio della nave, i relativi ricavi sono acquisiti nella disponibilita' dell'Autorita' di sistema portuale che provvede a riversarli nel fondo di cui all'art. 1, comma 728 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.