Art. 9 Rimozione, demolizione e vendita, anche solo parziale, di navi e galleggianti, compresi i sommergibili, radiati dalla Marina militare presenti nelle aree portuali militari di Augusta, Taranto e La Spezia 1. La Marina militare notifica annualmente alla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne l'elenco delle navi e dei galleggianti, compresi i sommergibili, radiati presenti nelle aree portuali militari di Augusta, Taranto e La Spezia, per i quali intende avviare le attivita' di affidamento - con risorse a valere della quota prevista per la MMI di cui all'art. 1 comma 730 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - dei servizi di rimozione, sgombero, demolizione e vendita, anche parziale, corredata da una descrizione degli interventi e della relativa stima dei costi associati. 2. La Marina militare, quale autorita' competente, cura l'avvio delle procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento dei servizi di cui al precedente comma 1. 3. I finanziamenti del Fondo saranno erogati, fino all'esaurimento della disponibilita' complessivamente prevista dall'art. 1 comma 730 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con decreto del direttore generale della Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne a favore del Centro di responsabilita' della Marina militare con le seguenti modalita': il Centro di responsabilita' della Marina militare chiede, all'avvio di ogni singola procedura di affidamento, alla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne l'assegnazione delle risorse a copertura dell'importo posto a base di gara, facendo specifico riferimento, per la singola procedura, agli elementi di informazione di cui al precedente comma 1; la Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, entro venti giorni, assegna le risorse nella misura richiesta. 4. L'erogazione del contributo e' effettuata a favore del Centro di responsabilita' della Marina militare che, in qualita' di soggetto beneficiario, e' responsabile della gestione amministrativa e contabile del contributo stesso e della relativa rendicontazione. 5. La liquidazione del finanziamento, a cura del Centro di responsabilita' amministrativa della Marina militare e della relativa rete dei funzionari delegati della Forza armata, e' effettuata nelle seguenti modalita': il 30% dell'importo ammesso a finanziamento al momento dell'avvio della procedura tecnico-amministrativa di affidamento; il restante 70%, in funzione del cronoprogramma contrattuale dei pagamenti definito al termine della procedura di affidamento. 6. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione costituiti fra soggetto beneficiario del contributo e soggetti terzi per forniture di beni, prestazione di servizi, collaborazione e qualsiasi altra prestazione. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 settembre 2021 Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili Giovannini Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 2812