Art. 2 
 
                            Procedimento 
 
  1.  Sulle  domande  pervenute,   la   Direzione   generale   svolge
l'attivita' istruttoria e adotta, entro trenta giorni dalla  data  di
presentazione della domanda, i provvedimenti  di  accoglimento  o  di
rigetto  delle  medesime  domande  redigendo  apposito  elenco,   con
l'indicazione delle somme riconosciute ai singoli richiedenti, che e'
pubblicata sul sito istituzionale del Ministero delle  infrastrutture
e  della  mobilita'  sostenibili,   nella   sezione   Amministrazione
trasparente.  In  caso   di   accoglimento,   entro   trenta   giorni
dall'adozione  del  relativo  provvedimento,  la  Direzione  generale
competente procede al trasferimento dei fondi. 
  2. Il contributo e'  corrisposto  in  misura  pari  alla  riduzione
subita, fermo restando che, in caso di  insufficienza  delle  risorse
del fondo, si procede ad una riduzione proporzionale  dei  contributi
riconosciuti al  fine  di  tenere  conto  della  perdita  complessiva
numerica dei  passeggeri  dichiarata  da  tutte  le  citta'  portuali
richiedenti.