Art. 2 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Nelle more della  definizione  delle  procedure  di  graduazione
delle funzioni dirigenziali previste dalla nuova  organizzazione  del
Ministero della salute, all'Ufficio 1 di cui all'art. 1, lettera  a),
e' attribuita la fascia economica B; all'Ufficio 2 di cui all'art. 1,
lettera c), rimane attribuita la fascia economica A; all'Ufficio 8 di
cui all'art. 1, lettera b) e all'Ufficio 8 di cui all'art. 1, lettera
d), rientranti, ad integrazione, nelle  strutture  complesse  di  cui
decreto del Ministro della salute 2 dicembre 2019, e'  attribuita  la
fascia economica B. 
  2. Tenuto conto dell'aumento  di  organico  previsto  dall'art.  1,
comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.  162,  citato  in
premessa, e in aggiunta  agli  incarichi  ispettivi,  di  consulenza,
studio e ricerca gia' previsti dal decreto del Ministro della  salute
8 aprile 2015, nelle  more  della  riorganizzazione  delle  strutture
dirigenziali generali del Ministero della  salute,  sono  conferibili
presso le seguenti strutture di livello dirigenziale generale,  nelle
materie  di  rispettiva   competenza,   ulteriori   undici   funzioni
ispettive, di consulenza, studio e ricerca, ai  sensi  dell'art.  19,
comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  alle  quali
e' attribuita la fascia economica C, cosi' distribuite: 
    Segretariato generale: una posizione funzionale; 
    Direzione  generale  della   programmazione   sanitaria:   cinque
posizioni funzionali, di cui due posizioni da  imputare  all'aliquota
dei dirigenti sanitari; 
    Direzione generale della  prevenzione  sanitaria:  due  posizioni
funzionali,  di  cui  una  posizione  da  imputare  all'aliquota  dei
dirigenti sanitari; 
    Direzione generale degli organi collegiali per  la  tutela  della
salute: due posizioni funzionali, di cui una  posizione  da  imputare
all'aliquota dei dirigenti sanitari; 
    Direzione  generale  dei  dispositivi  medici  e   del   servizio
farmaceutico: una posizione funzionale. 
  3.  Al  fine  di  assicurare  la  maggior  corrispondenza  tra   le
competenze attribuite alle  strutture  di  livello  dirigenziale  non
generale e alle strutture  complesse  del  Ministero  e  le  funzioni
prevalenti svolte dai dirigenti sanitari interessati non titolari  di
struttura complessa, gli incarichi attualmente afferenti  all'Ufficio
1 della Direzione generale dei  dispositivi  medici  e  del  servizio
farmaceutico  sono  assegnati,  senza   soluzione   di   continuita',
all'Ufficio 8 di  cui  all'art.  1,  lettera  b);  nell'ambito  della
Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio,
l'incarico di direzione di struttura semplice  attualmente  conferito
presso l'Ufficio 2, e' assegnato,  senza  soluzione  di  continuita',
all'Ufficio 8, di cui all'art. 1, lettera d). 
  4. Dall'applicazione del presente  decreto  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  5. Il presente  provvedimento  entra  in  vigore  decorsi  quindici
giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
  Il presente decreto e' trasmesso  agli  organi  competenti  per  il
prescritto controllo e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 30 luglio 2021 
 
                                                Il Ministro: Speranza 

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero del turismo, del Ministero della salute, n. 2606