IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29 marzo  2012,  n.  53,  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernente i medicinali per uso umano; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Visto il decreto  ministeriale  2  agosto  2019,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  185  del  24  luglio
2020; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 («Note  AIFA  2004  -  Revisione
delle  note  CUF»)  e  successive   modificazioni,   pubblicata   nel
Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 259 del 4 novembre 2004; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe
a) rimborsabili dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)  ai  sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
227 del 29 settembre  2006  («Manovra  per  il  governo  della  spesa
farmaceutica convenzionata e non convenzionata»); 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina  AIFA  n.  131311/2019  del  22  novembre  2019,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  282
del 2 dicembre 2019 relativa al medicinale «Trogarzo» (ibalizumab); 
  Vista la domanda presentata in data 3  agosto  2020  con  la  quale
l'azienda   Theratechnologies   Europe   Limited   ha   chiesto    la
riclassificazione,  ai  fini  della  rimborsabilita'  del  medicinale
«Trogarzo» (ibalizumab) relativamente alla confezione  avente  A.I.C.
n. 048255018/E; 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica dell'AIFA nella  sua  seduta  del  11-15  gennaio
2021; 
  Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA nella
sua seduta del 14, 16, 20-22 luglio 2021; 
  Vista la deliberazione n. 53 del 15 settembre 2021 del consiglio di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale TROGARZO (ibalizumab) nelle confezioni sotto indicate
e' classificato come segue: 
    indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
      «"Trogarzo", in associazione a uno o ad altri  antiretrovirali,
e' indicato per il trattamento  di  adulti  con  infezione  da  virus
dell'immunodeficienza umana (HIV-1) resistente ai  medicinali  per  i
quali  non  sarebbe  altrimenti  possibile  predisporre   un   regime
antivirale soppressivo»; 
    confezione: «200 mg - concentrato per soluzione per  infusione  -
uso endovenoso  -  flaconcino  (vetro)  -  1,33  ml  (150  mg/ml)»  2
flaconcini - A.I.C. n. 048255018/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 2.000,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3.300,80. 
  Sconto obbligatorio sul  prezzo  ex  factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  Alla specialita' medicinale in oggetto si applica un tetto di spesa
complessivo sull'ex factory, al netto degli sconti, decorrente  dalla
data di entrata in vigore della determina che recepisce le condizioni
di cui all'accordo negoziale. In caso  di  superamento  della  soglia
negoziata, la societa'  e'  chiamata  al  ripiano  dello  sfondamento
attraverso  payback.  Ai  fini  della   determinazione   dell'importo
dell'eventuale  sfondamento,   il   calcolo   dello   stesso   verra'
determinato sulla base dei consumi ed in base al fatturato (al  netto
degli eventuali payback del 5 per cento e dell'1,83 per cento  e  dei
payback effettivamente  versati,  al  momento  della  verifica  dello
sfondamento, derivanti dall'applicazione dei MEAs previsti) trasmessi
attraverso il flusso della tracciabilita',  di  cui  al  decreto  del
Ministro della salute del 15 luglio 2004, per i canali ospedaliero  e
diretta e DPC, ed il flusso OSMED, istituito ai sensi della legge  n.
448/1998, successivamente  modificata  dal  decreto  ministeriale  n.
245/2004, per la Convenzionata.  E'  fatto,  comunque,  obbligo  alla
parte di  fornire  semestralmente  i  dati  di  vendita  relativi  ai
prodotti soggetti al vincolo  del  tetto  e  il  relativo  trend  dei
consumi nel periodo di vigenza dell'accordo,  segnalando,  nel  caso,
eventuali sfondamenti anche prima  della  scadenza  contrattuale.  Ai
fini del monitoraggio del tetto di spesa, il periodo di  riferimento,
per i prodotti gia' commercializzati, avra'  inizio  dal  mese  della
pubblicazione  del  provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana, mentre, per i prodotti di nuova  autorizzazione,
dal mese di inizio dell'effettiva  commercializzazione.  In  caso  di
rinnovo automatico del contratto, per gli anni successivi al secondo,
si applica il  tetto  previsto  per  il  secondo  anno.  In  caso  di
richiesta di rinegoziazione  del  tetto  di  spesa  che  comporti  un
incremento  dell'importo  complessivo  attribuito  alla   specialita'
medicinale  e/o  molecola,  il  prezzo  di  rimborso   della   stessa
(comprensivo dell'eventuale sconto obbligatorio al SSN) dovra' essere
rinegoziato in riduzione rispetto ai precedenti valori.  I  tetti  di
spesa, ovvero  le  soglie  di  fatturato  eventualmente  fissati,  si
riferiscono a tutti gli  importi  comunque  a  carico  del  SSN,  ivi
compresi, ad esempio, quelli derivanti dall'applicazione della  legge
n.  648/1996  e  dall'estensione  delle  indicazioni  conseguenti   a
modifiche. Le condizioni vigenti saranno valide fino  all'entrata  in
vigore  delle  nuove  e  l'eventuale  sfondamento   sara'   calcolato
riparametrando mensilmente il tetto previsto per il secondo anno. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.