Art. 2 
 
                  Beneficiari e requisiti economici 
 
  1. Il contributo, di cui all'art. 1,  comma  456,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, e' riconosciuto  alle  donne  affette  da  una
delle condizioni patologiche, non gia' diversamente normate,  di  cui
all'art. 4, che impediscono la pratica naturale dell'allattamento. 
  2. L'importo del  contributo  e'  pari  a  400,00  euro  annui  per
neonato, nel caso in  cui  l'Indicatore  della  situazione  economica
equivalente ordinario non e' superiore a 30.000,00 euro annui. 
  3. Ai fini del presente  decreto  si  utilizza  l'ISEE  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159. 
  4. La determinazione dell'importo  effettivo  da  riconoscere  agli
aventi diritto che ne abbiano fatta  richiesta  e'  effettuata  dalla
regione o provincia autonoma sulla base del  numero  delle  richieste
pervenute nel rispetto del limite del  finanziamento  assegnato;  non
sono previsti finanziamenti aggiuntivi a  copertura  delle  eventuali
richieste eccedenti  le  disponibilita'  accordate  e  pertanto,  ove
necessario, i  valori  di  cui  al  comma  2  sono  ridotti  in  modo
proporzionale per garantire il rispetto del limite del  finanziamento
assegnato. Le regioni e province autonome  stabiliscono  altresi'  le
modalita' e i termini per la richiesta del contributo da parte  degli
aventi diritto.