Art. 2 Beneficiari e requisiti economici 1. Il contributo, di cui all'art. 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' riconosciuto alle donne affette da una delle condizioni patologiche, non gia' diversamente normate, di cui all'art. 4, che impediscono la pratica naturale dell'allattamento. 2. L'importo del contributo e' pari a 400,00 euro annui per neonato, nel caso in cui l'Indicatore della situazione economica equivalente ordinario non e' superiore a 30.000,00 euro annui. 3. Ai fini del presente decreto si utilizza l'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. 4. La determinazione dell'importo effettivo da riconoscere agli aventi diritto che ne abbiano fatta richiesta e' effettuata dalla regione o provincia autonoma sulla base del numero delle richieste pervenute nel rispetto del limite del finanziamento assegnato; non sono previsti finanziamenti aggiuntivi a copertura delle eventuali richieste eccedenti le disponibilita' accordate e pertanto, ove necessario, i valori di cui al comma 2 sono ridotti in modo proporzionale per garantire il rispetto del limite del finanziamento assegnato. Le regioni e province autonome stabiliscono altresi' le modalita' e i termini per la richiesta del contributo da parte degli aventi diritto.