Art. 5 
 
          Modalita' di acquisto delle formule per lattanti 
 
  1.  Sulla  base  della  certificazione  di  cui  all'art.  4  delle
condizioni  patologiche  che  impediscono  l'allattamento,  non  gia'
diversamente normate, il neonatologo o pediatra del punto nascita, il
medico di medicina generale,  il  pediatra  di  libera  scelta  o  lo
specialista prescrive mensilmente le formule per lattanti incluse nel
registro nazionale di cui  all'art.  7,  comma  1,  del  decreto  del
Ministero della salute 8 giugno 2001, rivalutando a  cadenza  mensile
le condizioni che controindicano l'allattamento in  maniera  assoluta
temporanea, per un fabbisogno di durata massima pari a primi sei mesi
di vita del neonato. 
  2. L'azienda sanitaria  locale  di  appartenenza,  alla  quale  gli
aventi  diritto  ne  abbiano  fatto  richiesta,  sulla   base   della
certificazione di cui  all'art.  4,  dell'attestazione  ISEE  di  cui
all'art. 2  e  della  prescrizione  di  cui  al  comma  1,  autorizza
l'erogazione del contributo nei limiti degli importi  annui  e  senza
ulteriori risorse regionali, come determinati ai sensi dell'art. 2. 
  3. I prodotti di cui al presente articolo sono erogati direttamente
dai centri di riferimento presso i quali sono in cura le  donne,  dai
presidi delle aziende sanitarie locali, dalle farmacie  convenzionate
e da tutti gli altri fornitori autorizzati alla  vendita  secondo  le
direttive all'uopo emanate dalle regioni e province autonome 
  4. Le regioni e le province autonome attivano adeguati  sistemi  di
controllo sull'appropriatezza delle prescrizioni dei prodotti di  cui
al presente articolo erogati sul proprio territorio e sul conseguente
andamento della spesa, come specificato di seguito nell'art. 8.