Art. 7 
 
Modalita' di ripartizione del Fondo per il sostegno  all'acquisto  di
  formule per lattanti alle regioni e province autonome. 
 
  1. Il Ministero della salute, con proprio provvedimento, ripartisce
annualmente tra le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano
il Fondo per  il  sostegno  all'acquisto  di  formule  per  lattanti,
istituito ai sensi dell'art. 1, comma 456, della  legge  27  dicembre
2019, n. 160, in modo proporzionale, sulla base del numero  dei  nati
vivi riferiti  all'anno  precedente  rilevati  attraverso  il  flusso
informativo del Certificato di assistenza al parto (CeDAP), di cui al
decreto del Ministro della sanita' 16 luglio 2001, n. 349. 
  2. Il riparto fra le regioni e  le  province  autonome,  effettuato
secondo criteri di cui al comma 1, e' rappresentato in tabella 1.