Art. 7 Modalita' di ripartizione del Fondo per il sostegno all'acquisto di formule per lattanti alle regioni e province autonome. 1. Il Ministero della salute, con proprio provvedimento, ripartisce annualmente tra le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano il Fondo per il sostegno all'acquisto di formule per lattanti, istituito ai sensi dell'art. 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in modo proporzionale, sulla base del numero dei nati vivi riferiti all'anno precedente rilevati attraverso il flusso informativo del Certificato di assistenza al parto (CeDAP), di cui al decreto del Ministro della sanita' 16 luglio 2001, n. 349. 2. Il riparto fra le regioni e le province autonome, effettuato secondo criteri di cui al comma 1, e' rappresentato in tabella 1.