Art. 2 Misure in materia di mobilita' del personale 1. Al fine di agevolare gli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente, anche con modalita' sostenibili, i mobility manager aziendali delle pubbliche amministrazioni nominati ai sensi del decreto interministeriale 12 maggio 2021, elaborano i Piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) di propria competenza tenendo conto delle disposizioni relative all'ampliamento delle fasce di ingresso e uscita dalle sedi di lavoro di cui all'art. 1, comma 2, lettera b). 2. Ai medesimi fini gli enti locali, tramite i propri mobility manager d'area di cui al predetto decreto interministeriale, svolgono un'azione di raccordo costante e continuativo con i mobility manager aziendali, sia per le finalita' dettate dall'art. 6 del decreto interministeriale 12 maggio 2021, sia per la verifica complessiva e coordinata dell'implementazione dei PSCL e l'identificazione e la promozione di azioni di miglioramento complessivo dell'offerta di mobilita' sul territorio di riferimento alla luce delle nuove fasce di ingresso e uscita dalle sedi di lavoro. 3. Sulla base delle informazioni acquisite nelle fasi di programmazione e di verifica dell'implementazione dei PSCL, le regioni e gli enti locali competenti ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, emanano apposite disposizioni finalizzate ad adeguare tempestivamente i piani di trasporto pubblico locale alle nuove fasce di flessibilita' delle pubbliche amministrazioni.