Art. 2 
 
                          Misure in materia 
                     di mobilita' del personale 
 
  1. Al fine di agevolare gli spostamenti casa-lavoro  del  personale
dipendente, anche  con  modalita'  sostenibili,  i  mobility  manager
aziendali delle  pubbliche  amministrazioni  nominati  ai  sensi  del
decreto interministeriale 12 maggio 2021,  elaborano  i  Piani  degli
spostamenti casa-lavoro (PSCL) di propria  competenza  tenendo  conto
delle disposizioni relative all'ampliamento delle fasce di ingresso e
uscita dalle sedi di lavoro di cui all'art. 1, comma 2, lettera b). 
  2. Ai medesimi fini gli enti  locali,  tramite  i  propri  mobility
manager d'area di cui al predetto decreto interministeriale, svolgono
un'azione di raccordo costante e continuativo con i mobility  manager
aziendali, sia per le  finalita'  dettate  dall'art.  6  del  decreto
interministeriale 12 maggio 2021, sia per la verifica  complessiva  e
coordinata dell'implementazione dei PSCL  e  l'identificazione  e  la
promozione di azioni di  miglioramento  complessivo  dell'offerta  di
mobilita' sul territorio di riferimento alla luce delle  nuove  fasce
di ingresso e uscita dalle sedi di lavoro. 
  3.  Sulla  base  delle  informazioni  acquisite   nelle   fasi   di
programmazione  e  di  verifica  dell'implementazione  dei  PSCL,  le
regioni e gli enti locali competenti ai sensi del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, emanano apposite  disposizioni  finalizzate
ad adeguare tempestivamente i piani di trasporto pubblico locale alle
nuove fasce di flessibilita' delle pubbliche amministrazioni.