Art. 3 
 
                  Clausola d'invarianza finanziaria 
 
  1. Le amministrazioni di cui  all'art.  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluse le regioni e gli  enti
locali, provvedono all'attuazione delle misure derivanti dal presente
decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente. 
  Il  presente  decreto,  previa  sottoposizione   agli   organi   di
controllo, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. 
    Roma, 8 ottobre 2021 
 
                                                Il Ministro: Brunetta 

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2021 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari  esteri,  reg.
n. 2562