Art. 3 Clausola d'invarianza finanziaria 1. Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluse le regioni e gli enti locali, provvedono all'attuazione delle misure derivanti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, previa sottoposizione agli organi di controllo, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 ottobre 2021 Il Ministro: Brunetta Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2021 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2562