IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 «recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio»; Visto il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, come modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2021/652 della Commissione, del 10 febbraio 2021, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione, del 13 marzo 2017, come modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1146 della Commissione del 7 giugno 2018, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati; Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 9194017 del 30 settembre 2020, recante disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi; Considerato il permanere delle difficolta' operative delle aziende agricole e delle organizzazioni di produttori sull'intero territorio nazionale a seguito del protrarsi della situazione epidemiologica da COVID-19; Considerate anche le difficolta' per le amministrazioni competenti ad esperire nei termini previsti le relative attivita' amministrative e di controllo previste dalla normativa nazionale; Ritenuto, pertanto, necessario, al fine di garantire lo svolgimento delle attivita' amministrative e dei programmi operativi presentati dalle organizzazioni di produttori, stabilire diposizioni derogatorie per alcune condizioni previste dalla normativa del settore ortofrutticolo; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta dell'8 luglio 2021; Decreta: Art. 1 1. Il comma 3 dell'art. 20 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 9194017 del 30 settembre 2020 non si applica alle richieste di accesso all'aiuto finanziario nazionale presentate dalle OP nel 2021, se l'OP motiva che il mancato incremento di almeno il 2% del VPC medio e' dipeso dalla pandemia COVID-19 nell'anno solare 2020. 2. Per l'anno 2021, in deroga all'art. 17, comma 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 9194017 del 30 settembre 2020, le organizzazioni di produttori ortofrutticoli possono, sotto la propria responsabilita' e per comprovate necessita' dovute all'emergenza COVID-19, dare corso ai contenuti della modifica anche prima della presentazione, previa immediata comunicazione alla regione e all'organismo pagatore competente, nel caso in cui i contenuti della modifica comportano l'esecuzione dei controlli in corso d'opera. Tali contenuti dovranno essere inseriti, ai fini della loro approvazione, nella prima domanda di modifica utile. 3. In deroga all'art. 19, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 9194017 del 30 settembre 2020, la seconda domanda di pagamento parziale per l'anno 2021 puo' essere presentata nel periodo 1° ottobre-30 novembre. 4. Per l'anno 2021, in conformita' al regolamento (UE) n. 2017/892, art. 29, paragrafo 3, i controlli di primo livello sui prodotti destinati alla distribuzione gratuita, possono essere limitati ad una percentuale non inferiore al 10% dei quantitativi interessati da ciascuna organizzazione di produttori.