IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013  «recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio»; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione,  del
13 marzo 2017, come modificato da  ultimo  dal  regolamento  delegato
(UE) 2021/652 della Commissione, del 10 febbraio 2021, che integra il
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per  quanto  riguarda  i  settori  degli   ortofrutticoli   e   degli
ortofrutticoli trasformati; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione,
del 13 marzo 2017, come  modificato  da  ultimo  dal  regolamento  di
esecuzione (UE)  2018/1146  della  Commissione  del  7  giugno  2018,
recante modalita' di applicazione del regolamento (UE)  n.  1308/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i  settori
degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati; 
  Visto l'art. 4, comma 3 della  legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
concernente «Disposizioni per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia   alle   Comunita'   europee.   (Legge
comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone  che  il  Ministro
delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  nell'ambito  di  propria
competenza, provvede  con  decreto  all'applicazione  nel  territorio
nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea; 
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
recante  «Definizione  ed  ampliamento   delle   attribuzioni   della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie
ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e  dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole,  alimentari
e forestali n. 9194017 del 30 settembre  2020,  recante  disposizioni
nazionali  in   materia   di   riconoscimento   e   controllo   delle
organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro  associazioni,  di
fondi di esercizio e di programmi operativi; 
  Considerato il permanere delle difficolta' operative delle  aziende
agricole e delle organizzazioni di produttori sull'intero  territorio
nazionale a seguito del protrarsi della situazione epidemiologica  da
COVID-19; 
  Considerate anche le difficolta' per le amministrazioni  competenti
ad esperire nei termini previsti le relative attivita' amministrative
e di controllo previste dalla normativa nazionale; 
  Ritenuto, pertanto, necessario, al fine di garantire lo svolgimento
delle attivita' amministrative e dei programmi  operativi  presentati
dalle organizzazioni di produttori, stabilire diposizioni derogatorie
per  alcune  condizioni  previste   dalla   normativa   del   settore
ortofrutticolo; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta dell'8 luglio 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il comma 3 dell'art. 20 del decreto del Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali n. 9194017 del 30 settembre 2020 non
si applica alle richieste di accesso all'aiuto finanziario  nazionale
presentate  dalle  OP  nel  2021,  se  l'OP  motiva  che  il  mancato
incremento di almeno il 2% del VPC medio  e'  dipeso  dalla  pandemia
COVID-19 nell'anno solare 2020. 
  2. Per l'anno 2021, in deroga all'art. 17, comma 4 del decreto  del
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n.  9194017
del 30 settembre 2020, le organizzazioni di produttori ortofrutticoli
possono, sotto la propria responsabilita' e per comprovate necessita'
dovute all'emergenza COVID-19, dare corso ai contenuti della modifica
anche prima della presentazione, previa immediata comunicazione  alla
regione e all'organismo  pagatore  competente,  nel  caso  in  cui  i
contenuti della modifica comportano  l'esecuzione  dei  controlli  in
corso d'opera. Tali contenuti dovranno essere inseriti, ai fini della
loro approvazione, nella prima domanda di modifica utile. 
  3. In deroga all'art. 19, comma 3, del decreto del  Ministro  delle
politiche  agricole,  alimentari  e  forestali  n.  9194017  del   30
settembre 2020, la seconda domanda di pagamento parziale  per  l'anno
2021 puo' essere presentata nel periodo 1° ottobre-30 novembre. 
  4. Per l'anno 2021, in conformita' al regolamento (UE) n. 2017/892,
art. 29, paragrafo 3, i  controlli  di  primo  livello  sui  prodotti
destinati alla distribuzione gratuita, possono essere limitati ad una
percentuale non inferiore al  10%  dei  quantitativi  interessati  da
ciascuna organizzazione di produttori.