Art. 2 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  contenute  nel   presente
decreto non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
  2. Le amministrazioni competenti provvedono con le  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.