IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 che all'art. 74, comma 3, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'erogazione di contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuata da persone fisiche nell'esercizio di attivita' di impresa, arti e professioni, nonche' da soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa' (IRES); Visto il medesimo art. 74 il quale prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, siano individuati i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione del contributo, ferma restando la non cumulabilita' con altre agevolazioni previste per la medesima spesa; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri e in particolare l'art. 2, comma 2, lettera c) che attribuisce al Ministero della transizione ecologica le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile, inclusa la «definizione di piani e misure in materia di combustibili alternativi e delle relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici»; Visto, in particolare, l'art. 3 del medesimo decreto-legge n. 22 del 2021, ai sensi del quale: fino alla data di adozione di apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministero della transizione ecologica si avvale, per lo svolgimento delle funzioni trasferite, delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico; con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali da trasferire al Ministero della transizione ecologica; Visto il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (di seguito PNIEC), predisposto in attuazione dell'art. 3 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, trasmesso alla Commissione europea il 31 dicembre 2019, con il quale sono individuati gli obiettivi al 2030 e le relative misure in materia di decarbonizzazione (comprese le fonti rinnovabili), efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato interno dell'energia, ricerca, innovazione e competitivita'; Visto il Piano nazionale infrastrutturale per la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (di seguito PNIRE), redatto e aggiornato secondo le procedure individuate nell'art. 17-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; Considerato che le analisi elaborate per l'aggiornamento del PNIRE individuano un numero di infrastrutture di ricarica, necessario per raggiungere l'obiettivo del PNIEC di almeno 6 milioni di veicoli elettrici circolanti al 2030, pari a 3,3 milioni di punti di ricarica privata, 31.500 colonnine di ricarica pubblica veloce e 78.600 colonnine di ricarica pubblica lenta; Considerato che, per il raggiungimento dei predetti livelli di infrastrutturazione previsti per raggiungere i target del PNIEC al 2030, sono stati messi in campo diversi strumenti, quali le detrazioni fiscali per i soggetti IRPEF che realizzano infrastrutture di ricarica privata e i meccanismi di obbligo minimo di installazione per le grandi imprese, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 48 del 2020; Vista la comunicazione (2014/C 200/01) della Commissione europea recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020» (di seguito anche: la comunicazione CE), recante le condizioni alle quali gli aiuti possono essere considerati compatibili con il mercato interno a norma dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013; Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione europea del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese», a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59, che disciplina i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attivita' produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi; Visto l'art. 3 del suddetto decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, che prevede per le Pubbliche amministrazioni la possibilita' di stipulare convenzioni, per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria o di erogazione, con societa' o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta' e che gli oneri derivanti sono posti a carico degli stanziamenti cui le medesime convenzioni si riferiscono; Visto il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, che ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.a., societa' a capitale interamente pubblico successivamente denominata «Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.» - «Invitalia», la quale persegue, tra l'altro, lo scopo di «promuovere attivita' produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialita', sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa» ed, altresi', «dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualita' dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari»; Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del suddetto decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, che prevede che, con apposite convenzioni, sono disciplinati i rapporti tra le amministrazioni statali interessate e Invitalia; Visto l'art. 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che demanda al Ministro dello sviluppo economico la definizione, con apposite direttive, delle priorita' e degli obiettivi di Invitalia, l'approvazione delle linee generali di organizzazione interna, del documento previsionale di gestione e, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, dello statuto nonche' l'individuazione, con proprio decreto, degli atti di gestione ordinaria e straordinaria della societa' e delle sue controllate dirette ed indirette che, ai fini della loro efficacia e validita', necessitano della preventiva approvazione ministeriale; Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e l'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, che prevedono la possibilita' per le amministrazioni dello Stato di avvalersi, per la gestione di interventi pubblici, di societa' in house su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato oppure di societa' o enti a capitale interamente pubblico in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; Visto l'art. 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dall'art. 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che qualifica l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.a. - Invitalia - societa' in house dello Stato; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente gli obblighi di pubblicazione dei provvedimenti amministrativi adottati dalle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 20 febbraio 2014 n. 57, recante «Regolamento concernente l'individuazione delle modalita' in base alle quali si tiene conto del rating di legalita' attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti», con particolare riferimento all'art. 3»; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), che ha disposto l'«Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali nonche' il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»; Visto l'art. 5 del suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016 che definisce i principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico, individuando le condizioni necessarie per la configurazione di un soggetto quale organismo in house di un'amministrazione pubblica; Visto l'art. 38, comma 1, del suddetto decreto legislativo del n. 50 del 2016, che iscrive di diritto Invitalia nell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, adottata in attuazione dell'art. 9-bis, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 agosto 2018, n. 179, recante «Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.»; Ritenuta la consolidata esperienza di Invitalia come societa' in house della pubblica amministrazione in analoghe misure; Ritenuta l'opportunita' di affidare ad un ente strumentale dell'Amministrazione centrale l'adozione delle procedure informatiche per la presentazione delle domande di ammissione al contributo, per la valutazione e gestione delle stesse, per la comunicazione del loro esito e per la successiva erogazione del contributo; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «Ministero»: Ministero della transizione ecologica - MITE; b) «Invitalia»: Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.a. - Invitalia, societa' in house dello Stato; c) «legge n. 126/2020»: decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e, in particolare, l'art. 74, comma 3, che prevede lo stanziamento di un fondo con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'erogazione di contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici; d) «RNA»: Registro nazionale aiuti, la banca dati istituita ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, denominata dall'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato; e) «registri Sian e Sipa»: le sezioni applicative del SIAN e del SIPA dedicate alla registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e nel settore della pesca e dell'acquacoltura; f) «registri aiuti»: il RNA e i registri Sian e Sipa; g) «regolamento de minimis»: il regolamento in materia di aiuti «de minimis» applicabile in relazione al settore di attivita' in cui opera il soggetto beneficiario, tra quelli di seguito riportati: i) regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni; ii) regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella medesima Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, e successive modifiche e integrazioni; iii) regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014, e successive modificazioni e integrazioni; h) «regolamento di esenzione»: regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014; i) «imprese»: imprese di qualunque dimensione, operanti in tutti i settori e su tutto il territorio italiano, iscritte al registro delle imprese ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 126/2020; j) «professionisti»: persone fisiche esercenti arti e professioni ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 126/2020; k) «soggetti beneficiari»: insieme di imprese e professionisti; l) «infrastruttura di ricarica»: insieme di strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o piu' punti di ricarica per veicoli elettrici. In particolare, l'infrastruttura di ricarica e' composta da uno o piu' dispositivi di ricarica e dalle relative interconnessioni elettriche; m) «rating di legalita'»: certificazione istituita con il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le cui modalita' di attribuzione alle imprese sono disciplinate dalla delibera n. 24075 del 14 novembre 2012 dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.