IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
  Visto il decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 che  all'art.  74,
comma 3, istituisce, nello stato di previsione  del  Ministero  dello
sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 90 milioni di  euro
per  l'anno  2020,  finalizzato  all'erogazione  di  contributi   per
l'installazione  di  infrastrutture  per  la  ricarica   di   veicoli
elettrici effettuata da persone fisiche nell'esercizio  di  attivita'
di  impresa,  arti  e  professioni,  nonche'  da   soggetti   passivi
dell'imposta sul reddito delle societa' (IRES); 
  Visto il medesimo art. 74 il quale prevede  che,  con  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico, siano individuati i criteri  e  le
modalita' di  applicazione  e  di  fruizione  del  contributo,  ferma
restando la non cumulabilita' con altre agevolazioni previste per  la
medesima spesa; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante
disposizioni urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei
Ministeri e  in  particolare  l'art.  2,  comma  2,  lettera  c)  che
attribuisce al Ministero della transizione ecologica le funzioni e  i
compiti spettanti allo  Stato  relativi  allo  sviluppo  sostenibile,
inclusa la «definizione di piani e misure in materia di  combustibili
alternativi e delle relative reti e strutture di distribuzione per la
ricarica dei veicoli elettrici»; 
  Visto, in particolare, l'art. 3 del medesimo  decreto-legge  n.  22
del 2021, ai sensi del quale: 
    fino alla data di  adozione  di  apposito  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  il  Ministero  della   transizione
ecologica si avvale, per lo svolgimento  delle  funzioni  trasferite,
delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero  dello
sviluppo economico; 
    con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con  i
Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e  delle  finanze  e
per  la  pubblica  amministrazione,   si   provvede   alla   puntuale
individuazione delle risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  da
trasferire al Ministero della transizione ecologica; 
  Visto il Piano nazionale integrato per l'energia  e  il  clima  (di
seguito PNIEC), predisposto in attuazione dell'art. 3 del regolamento
(UE)  2018/1999  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  dell'11
dicembre 2018, trasmesso alla  Commissione  europea  il  31  dicembre
2019, con il quale sono  individuati  gli  obiettivi  al  2030  e  le
relative misure in materia di decarbonizzazione  (comprese  le  fonti
rinnovabili), efficienza energetica,  sicurezza  energetica,  mercato
interno dell'energia, ricerca, innovazione e competitivita'; 
  Visto il Piano nazionale infrastrutturale per la  realizzazione  di
reti infrastrutturali per  la  ricarica  dei  veicoli  alimentati  ad
energia elettrica (di seguito PNIRE), redatto e aggiornato secondo le
procedure  individuate  nell'art.  17-septies  del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134; 
  Considerato che le analisi elaborate per l'aggiornamento del  PNIRE
individuano un numero di infrastrutture di ricarica,  necessario  per
raggiungere l'obiettivo del PNIEC di  almeno  6  milioni  di  veicoli
elettrici circolanti al 2030, pari a 3,3 milioni di punti di ricarica
privata, 31.500  colonnine  di  ricarica  pubblica  veloce  e  78.600
colonnine di ricarica pubblica lenta; 
  Considerato che, per il  raggiungimento  dei  predetti  livelli  di
infrastrutturazione previsti per raggiungere i target  del  PNIEC  al
2030,  sono  stati  messi  in  campo  diversi  strumenti,  quali   le
detrazioni fiscali per i soggetti IRPEF che realizzano infrastrutture
di ricarica privata e i meccanismi di obbligo minimo di installazione
per le grandi imprese, ai sensi dell'art. 4 del  decreto  legislativo
n. 48 del 2020; 
  Vista la comunicazione (2014/C 200/01)  della  Commissione  europea
recante  «Disciplina  in  materia  di  aiuti  di   Stato   a   favore
dell'ambiente  e  dell'energia  2014-2020»  (di  seguito  anche:   la
comunicazione CE), recante le condizioni alle quali gli aiuti possono
essere  considerati  compatibili  con  il  mercato  interno  a  norma
dell'art.  107,  paragrafo  3,   lettera   c),   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione  europea
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107  e
108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  L
352 del 24 dicembre 2013, e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione  europea
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107  e
108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis» nel settore agricolo, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013; 
  Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione europea del
27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli  107  e  108
del trattato sul funzionamento dell'Unione  europea  agli  aiuti  «de
minimis» nel settore  della  pesca  e  dell'acquacoltura,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  L  190  del  28  giugno
2014; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive  modificazioni  e
integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  123,  «Disposizioni
per la razionalizzazione degli interventi di sostegno  pubblico  alle
imprese», a norma dell'art. 4, comma 4, lettera  c)  della  legge  15
marzo 1997, n.  59,  che  disciplina  i  procedimenti  amministrativi
concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle
attivita' produttive, ivi compresi gli incentivi,  i  contributi,  le
agevolazioni, le  sovvenzioni  e  i  benefici  di  qualsiasi  genere,
concessi da  amministrazioni  pubbliche,  anche  attraverso  soggetti
terzi; 
  Visto l'art. 3 del suddetto decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
123, che prevede per le Pubbliche amministrazioni la possibilita'  di
stipulare convenzioni, per lo svolgimento dell'attivita'  istruttoria
o di erogazione, con  societa'  o  enti  in  possesso  dei  necessari
requisiti tecnici, organizzativi e  di  terzieta'  e  che  gli  oneri
derivanti sono posti a carico  degli  stanziamenti  cui  le  medesime
convenzioni si riferiscono; 
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio 1999,  n.  1,  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  che  ha  disposto  la  costituzione  di
Sviluppo Italia S.p.a.,  societa'  a  capitale  interamente  pubblico
successivamente denominata «Agenzia nazionale per l'attrazione  degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.» - «Invitalia», la  quale
persegue, tra l'altro, lo scopo di «promuovere attivita'  produttive,
attrarre investimenti, promuovere iniziative  occupazionali  e  nuova
imprenditorialita', sviluppare la domanda di innovazione,  sviluppare
sistemi  locali  d'impresa»  ed,  altresi',   «dare   supporto   alle
amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla
programmazione finanziaria, alla progettualita' dello sviluppo,  alla
consulenza  in  materia  di  gestione  degli  incentivi  nazionali  e
comunitari»; 
  Visto in particolare  l'art.  2,  comma  5,  del  suddetto  decreto
legislativo 9 gennaio 1999, n.  1,  che  prevede  che,  con  apposite
convenzioni, sono disciplinati  i  rapporti  tra  le  amministrazioni
statali interessate e Invitalia; 
  Visto l'art. 1, comma 460, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,
che demanda al Ministro dello sviluppo economico la definizione,  con
apposite direttive, delle priorita' e degli obiettivi  di  Invitalia,
l'approvazione delle linee generali di  organizzazione  interna,  del
documento previsionale  di  gestione  e,  d'intesa  con  il  Ministro
dell'economia   e    delle    finanze,    dello    statuto    nonche'
l'individuazione,  con  proprio  decreto,  degli  atti  di   gestione
ordinaria e straordinaria della  societa'  e  delle  sue  controllate
dirette ed indirette che, ai fini della loro efficacia  e  validita',
necessitano della preventiva approvazione ministeriale; 
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,  n.  102  e
l'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, che prevedono
la possibilita' per le amministrazioni dello Stato di avvalersi,  per
la gestione di interventi pubblici, di societa' in house  su  cui  le
predette amministrazioni esercitano un  controllo  analogo  a  quello
esercitato su propri servizi e  che  svolgono  la  propria  attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione  dello  Stato
oppure di societa' o enti a capitale interamente pubblico in possesso
dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti,
sulla base di un'apposita gara, secondo le modalita' e  le  procedure
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
  Visto l'art. 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014,  n.
133, come modificato dall'art. 11, comma 16-quater, lettera  b),  del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che qualifica l'Agenzia  nazionale
per l'attrazione degli investimenti S.p.a. - Invitalia - societa'  in
house dello Stato; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente  gli
obblighi di pubblicazione dei provvedimenti  amministrativi  adottati
dalle pubbliche amministrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  e  del
Ministro dello sviluppo economico 20 febbraio  2014  n.  57,  recante
«Regolamento concernente l'individuazione  delle  modalita'  in  base
alle quali si tiene conto del rating  di  legalita'  attribuito  alle
imprese ai fini della concessione di finanziamenti», con  particolare
riferimento all'art. 3»; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50  (Codice  dei
contratti pubblici), che ha disposto  l'«Attuazione  delle  direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti
di concessione, sugli appalti pubblici e  sulle  procedure  d'appalto
degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,  dell'energia,  dei
trasporti e dei servizi postali nonche' il riordino della  disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture»; 
  Visto l'art. 5 del suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016  che
definisce i principi comuni in materia di esclusione per concessioni,
appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni  aggiudicatrici
nell'ambito  del  settore  pubblico,   individuando   le   condizioni
necessarie per la configurazione di un soggetto  quale  organismo  in
house di un'amministrazione pubblica; 
  Visto l'art. 38, comma 1, del suddetto decreto legislativo  del  n.
50 del 2016, che  iscrive  di  diritto  Invitalia  nell'elenco  delle
Stazioni appaltanti qualificate; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10
maggio 2018, adottata in attuazione dell'art.  9-bis,  comma  6,  del
decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica  italiana  del  3  agosto  2018,  n.  179,
recante «Aggiornamento dei contenuti  minimi  delle  convenzioni  con
l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa S.p.a.»; 
  Ritenuta la consolidata esperienza di Invitalia  come  societa'  in
house della pubblica amministrazione in analoghe misure; 
  Ritenuta  l'opportunita'  di  affidare  ad  un   ente   strumentale
dell'Amministrazione centrale l'adozione delle procedure informatiche
per la presentazione delle domande di ammissione al  contributo,  per
la valutazione e gestione delle stesse, per la comunicazione del loro
esito e per la successiva erogazione del contributo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
  a) «Ministero»: Ministero della transizione ecologica - MITE; 
  b)  «Invitalia»:   Agenzia   nazionale   per   l'attrazione   degli
investimenti S.p.a. - Invitalia, societa' in house dello Stato; 
  c) «legge n. 126/2020»:  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e,
in particolare, l'art. 74, comma 3, che prevede lo stanziamento di un
fondo con una dotazione di  90  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,
finalizzato  all'erogazione  di  contributi  per  l'installazione  di
infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici; 
  d) «RNA»: Registro nazionale aiuti,  la  banca  dati  istituita  ai
sensi dell'art. 14, comma  2,  della  legge  5  marzo  2001,  n.  57,
denominata dall'art. 52, comma 1, della legge 24  dicembre  2012,  n.
234, Registro nazionale degli aiuti di Stato; 
  e) «registri Sian e Sipa»: le sezioni applicative del  SIAN  e  del
SIPA dedicate alla registrazione degli aiuti di Stato e  degli  aiuti
de minimis nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e nel
settore della pesca e dell'acquacoltura; 
  f) «registri aiuti»: il RNA e i registri Sian e Sipa; 
  g) «regolamento de minimis»: il regolamento in materia di aiuti «de
minimis» applicabile in relazione al  settore  di  attivita'  in  cui
opera il soggetto beneficiario, tra quelli di seguito riportati: 
  i) regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti  «de  minimis»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del  24
dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni; 
  ii)  regolamento  (UE)  n.  1408/2013  della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» nel settore agricolo,  pubblicato  nella  medesima  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea, e successive modifiche e integrazioni; 
  iii) regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27  giugno
2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli  aiuti  «de  minimis»  nel
settore della pesca e dell'acquacoltura,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014, e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  h) «regolamento di esenzione»: regolamento (UE) n.  651/2014  della
Commissione del 17 giugno 2014; 
  i) «imprese»: imprese di qualunque dimensione, operanti in tutti  i
settori e su tutto il territorio italiano, iscritte al registro delle
imprese ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 126/2020; 
  j) «professionisti»: persone fisiche esercenti arti  e  professioni
ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 126/2020; 
  k) «soggetti beneficiari»: insieme di imprese e professionisti; 
  l) «infrastruttura di ricarica»:  insieme  di  strutture,  opere  e
impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di  uno
o piu' punti di  ricarica  per  veicoli  elettrici.  In  particolare,
l'infrastruttura di ricarica e' composta da uno o piu' dispositivi di
ricarica e dalle relative interconnessioni elettriche; 
  m)  «rating  di  legalita'»:  certificazione   istituita   con   il
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le cui  modalita'  di  attribuzione
alle imprese  sono  disciplinate  dalla  delibera  n.  24075  del  14
novembre 2012 dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.