Art. 11 
 
                               Revoche 
 
  1. I contributi possono essere revocati dal Ministero - in tutto  o
in parte - nei seguenti casi: 
    a)   accertamento    dell'insussistenza    dei    requisiti    di
ammissibilita' previsti dal presente decreto; 
    b) il soggetto beneficiario abbia reso, nel modulo di  domanda  o
in qualunque altra fase del  procedimento,  dichiarazioni  mendaci  o
errate o esibito atti falsi  o  contenenti  dati  non  rispondenti  a
verita'; 
    c) fallimento  del  soggetto  beneficiario  ovvero  apertura  nei
confronti del medesimo di una procedura concorsuale; 
    d) mancato rispetto di  una  o  piu'  disposizioni  del  presente
decreto e in particolare degli obblighi previsti all'art. 10; 
    e) in tutti i casi ulteriormente previsti  dai  provvedimenti  di
concessione e di erogazione. 
  2. La revoca e' disposta dal Ministero con provvedimento motivato e
comporta per il soggetto beneficiario l'obbligo di  restituzione  del
contributo   entro   sessanta   giorni   dalla   comunicazione    del
provvedimento di revoca.