Art. 11 Revoche 1. I contributi possono essere revocati dal Ministero - in tutto o in parte - nei seguenti casi: a) accertamento dell'insussistenza dei requisiti di ammissibilita' previsti dal presente decreto; b) il soggetto beneficiario abbia reso, nel modulo di domanda o in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o errate o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verita'; c) fallimento del soggetto beneficiario ovvero apertura nei confronti del medesimo di una procedura concorsuale; d) mancato rispetto di una o piu' disposizioni del presente decreto e in particolare degli obblighi previsti all'art. 10; e) in tutti i casi ulteriormente previsti dai provvedimenti di concessione e di erogazione. 2. La revoca e' disposta dal Ministero con provvedimento motivato e comporta per il soggetto beneficiario l'obbligo di restituzione del contributo entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca.