Art. 4 
 
                        Imprese beneficiarie 
 
  1.  Per  l'acquisto  e  l'installazione  delle  infrastrutture   di
ricarica di cui all'art.  2,  comma  2,  lettere  a)  e  b),  possono
beneficiare del contributo di cui al presente decreto le imprese che,
sia alla data della concessione sia  alla  data  dell'erogazione  del
contributo stesso, sono in possesso dei seguenti requisiti: 
  a) hanno sede sul territorio italiano; 
  b) risultano attive e iscritte al registro delle imprese; 
  c) non sono in situazione di difficolta', cosi' come  definita  dal
regolamento di esenzione; 
  d) sono  iscritte  presso  INPS  o  INAIL  e  hanno  una  posizione
contributiva regolare, cosi' come risultante dal documento  unico  di
regolarita' contributiva (DURC); 
  e) sono in regola con gli adempimenti fiscali; 
  f) non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano  in
stato  di  fallimento,   di   liquidazione   anche   volontaria,   di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in  qualsiasi
altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente; 
  g) non hanno beneficiato di un  importo  complessivo  di  aiuti  de
minimis che, unitamente all'importo  delle  agevolazioni  concesse  a
valere sul presente decreto, determini il superamento  dei  massimali
previsti dal regolamento de minimis; 
  h) non hanno ricevuto ne'  richiesto,  per  le  spese  oggetto  del
contributo  di  cui  al  presente  decreto,  alcun  altro  contributo
pubblico; 
  i)  non  sono  destinatarie  di  sanzioni  interdittive  ai   sensi
dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 
  j) non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato
in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di  recupero,  a
seguito di una precedente decisione  della  Commissione  europea  che
dichiara l'aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune; 
  k) sono in regola con la restituzione di somme dovute in  relazione
a provvedimenti di revoca di agevolazioni.