Art. 4 Imprese beneficiarie 1. Per l'acquisto e l'installazione delle infrastrutture di ricarica di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), possono beneficiare del contributo di cui al presente decreto le imprese che, sia alla data della concessione sia alla data dell'erogazione del contributo stesso, sono in possesso dei seguenti requisiti: a) hanno sede sul territorio italiano; b) risultano attive e iscritte al registro delle imprese; c) non sono in situazione di difficolta', cosi' come definita dal regolamento di esenzione; d) sono iscritte presso INPS o INAIL e hanno una posizione contributiva regolare, cosi' come risultante dal documento unico di regolarita' contributiva (DURC); e) sono in regola con gli adempimenti fiscali; f) non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente; g) non hanno beneficiato di un importo complessivo di aiuti de minimis che, unitamente all'importo delle agevolazioni concesse a valere sul presente decreto, determini il superamento dei massimali previsti dal regolamento de minimis; h) non hanno ricevuto ne' richiesto, per le spese oggetto del contributo di cui al presente decreto, alcun altro contributo pubblico; i) non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; j) non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l'aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune; k) sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni.