Art. 7 Contributo concedibile 1. Nel limite delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti dei massimali stabiliti dal regolamento de minimis, il Ministero puo' concedere ai soggetti beneficiari un contributo in conto capitale pari al 40% delle spese ammissibili di cui all'art. 6. 2. Nel corso dell'intero periodo di operativita' dell'intervento, ciascun soggetto beneficiario puo' presentare una sola domanda di contributo.