Art. 8 Presentazione delle domande e concessione delle agevolazioni 1. I soggetti beneficiari presentano la domanda di contributo nei termini e secondo gli schemi e le modalita' stabiliti con i provvedimenti di cui all'art. 12. 2. Alla domanda e' allegata la descrizione dell'investimento che il soggetto beneficiario intende effettuare. La descrizione deve contenere l'indicazione dei risultati attesi a seguito dello stesso. 3. I professionisti allegano alla domanda di contributo anche la dichiarazione IVA di cui all'art. 5, comma 1. 4. Entro centoventi giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande stabilito con il decreto di cui all'art. 12, ovvero i maggiori termini correlati alla necessita' di acquisire chiarimenti e/o integrazioni documentali, completata l'istruttoria da parte di Invitalia, il Ministero procede alla concessione dei contributi con provvedimenti distinti per ognuno degli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b) e c) nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione delle domande. 5. Nel caso di insussistenza dei requisiti di ammissibilita' di cui agli articoli 4 e 5, il Ministero comunica entro lo stesso termine di cui al comma 4 i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.