Art. 8 
 
    Presentazione delle domande e concessione delle agevolazioni 
 
  1. I soggetti beneficiari presentano la domanda di  contributo  nei
termini  e  secondo  gli  schemi  e  le  modalita'  stabiliti  con  i
provvedimenti di cui all'art. 12. 
  2. Alla domanda e' allegata la descrizione dell'investimento che il
soggetto  beneficiario  intende  effettuare.  La   descrizione   deve
contenere l'indicazione dei risultati attesi a seguito dello stesso. 
  3. I professionisti allegano alla domanda di  contributo  anche  la
dichiarazione IVA di cui all'art. 5, comma 1. 
  4. Entro centoventi giorni dal termine ultimo per la  presentazione
delle domande stabilito con il decreto di cui all'art. 12,  ovvero  i
maggiori termini correlati alla necessita' di  acquisire  chiarimenti
e/o integrazioni documentali, completata l'istruttoria  da  parte  di
Invitalia, il Ministero procede alla concessione dei  contributi  con
provvedimenti distinti per ognuno degli interventi di cui all'art. 2,
comma 2, lettere a), b) e c) nel rispetto dell'ordine cronologico  di
ricezione delle domande. 
  5. Nel caso di insussistenza dei requisiti di ammissibilita' di cui
agli articoli 4 e 5, il Ministero comunica entro lo stesso termine di
cui al comma 4 i motivi ostativi all'accoglimento  della  domanda  ai
sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni e integrazioni.