Art. 9 
 
                      Erogazione dei contributi 
 
  1. L'erogazione del contributo e' effettuata da Invitalia in  unica
soluzione, a  seguito  della  presentazione  da  parte  dei  soggetti
beneficiari della richiesta di erogazione cosi' come disciplinata dai
provvedimenti di cui all'art. 12, con allegata la  documentazione  di
spesa inerente alla realizzazione della infrastruttura di ricarica di
cui all'art. 6. Tale documentazione deve contenere: 
    a) copia delle fatture elettroniche relative  alla  realizzazione
della infrastruttura di ricarica; 
    b) estratti del conto corrente dal quale  risultino  i  pagamenti
connessi alla realizzazione del progetto realizzato; i pagamenti  dei
titoli di spesa oggetto di  richiesta  di  erogazione  devono  essere
effettuati  attraverso  un  conto  corrente  intestato  al   soggetto
beneficiario ed esclusivamente per mezzo di bonifici  bancari  ovvero
SEPA Credit Transfer; 
    c) relazione finale relativa  all'investimento  realizzato,  alle
relative spese sostenute e alla rispondenza delle specifiche tecniche
ai requisiti di cui all'art. 6; 
    d) dichiarazione  in  tema  di  disponibilita'  delle  pertinenti
autorizzazioni per la costruzione della infrastruttura di ricarica  e
per l'esercizio della stessa. 
  2. Entro novanta giorni dal termine ultimo stabilito con il decreto
di cui all'art. 12 per la presentazione della domanda completa  della
documentazione richiesta, ovvero i maggiori  termini  correlati  alla
necessita' di acquisire  chiarimenti  e/o  integrazioni  documentali,
Invitalia provvede a: 
    a)   verificare   la   regolarita'   e   la   completezza   della
documentazione presentata; 
    b) accertare il rispetto  dei  requisiti  di  ammissibilita'  del
soggetto beneficiario; 
    c)  riscontrare  la  coerenza  tra  la  documentazione  di  spesa
presentata, la documentazione trasmessa ai sensi di  quanto  previsto
all'art. 5, e la relazione sull'investimento  realizzato  di  cui  al
comma 1, lettera c); 
    d) comunicare al Ministero l'esito dell'istruttoria 
  A seguito dei provvedimenti di concessione dei  contributi  di  cui
all'art.  8,  Invitalia  eroga  entro  trenta  giorni  il  contributo
spettante al soggetto beneficiario. 
  3. Il Ministero e Invitalia possono effettuare  in  qualunque  fase
del procedimento ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari volti
alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto  e
dei decreti di cui all'art. 11.