Art. 9 Erogazione dei contributi 1. L'erogazione del contributo e' effettuata da Invitalia in unica soluzione, a seguito della presentazione da parte dei soggetti beneficiari della richiesta di erogazione cosi' come disciplinata dai provvedimenti di cui all'art. 12, con allegata la documentazione di spesa inerente alla realizzazione della infrastruttura di ricarica di cui all'art. 6. Tale documentazione deve contenere: a) copia delle fatture elettroniche relative alla realizzazione della infrastruttura di ricarica; b) estratti del conto corrente dal quale risultino i pagamenti connessi alla realizzazione del progetto realizzato; i pagamenti dei titoli di spesa oggetto di richiesta di erogazione devono essere effettuati attraverso un conto corrente intestato al soggetto beneficiario ed esclusivamente per mezzo di bonifici bancari ovvero SEPA Credit Transfer; c) relazione finale relativa all'investimento realizzato, alle relative spese sostenute e alla rispondenza delle specifiche tecniche ai requisiti di cui all'art. 6; d) dichiarazione in tema di disponibilita' delle pertinenti autorizzazioni per la costruzione della infrastruttura di ricarica e per l'esercizio della stessa. 2. Entro novanta giorni dal termine ultimo stabilito con il decreto di cui all'art. 12 per la presentazione della domanda completa della documentazione richiesta, ovvero i maggiori termini correlati alla necessita' di acquisire chiarimenti e/o integrazioni documentali, Invitalia provvede a: a) verificare la regolarita' e la completezza della documentazione presentata; b) accertare il rispetto dei requisiti di ammissibilita' del soggetto beneficiario; c) riscontrare la coerenza tra la documentazione di spesa presentata, la documentazione trasmessa ai sensi di quanto previsto all'art. 5, e la relazione sull'investimento realizzato di cui al comma 1, lettera c); d) comunicare al Ministero l'esito dell'istruttoria A seguito dei provvedimenti di concessione dei contributi di cui all'art. 8, Invitalia eroga entro trenta giorni il contributo spettante al soggetto beneficiario. 3. Il Ministero e Invitalia possono effettuare in qualunque fase del procedimento ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari volti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto e dei decreti di cui all'art. 11.