IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente con delibera 8 aprile 2016, n. 12 e  con  delibera  3
febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del  decreto  20
settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con  il
Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e  delle
finanze, della cui pubblicazione nel proprio  sito  istituzionale  e'
stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
- Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visti il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale  di  lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020,  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge 29  novembre  2007,  n.  222,  rubricata
«Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo
e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di  attuazione
della direttiva n. 2001/83/CE (e successive  direttive  di  modifica)
relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali  per  uso
umano; 
  Vista la determina AIFA  del  29  ottobre  2004  («Note  AIFA  2004
(Revisione delle note CUF)») e successive  modificazioni,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  259  del  4
novembre 2004 - Supplemento ordinario - n. 162; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe
a) rimborsabili dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)  ai  sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del 27  settembre  2006  («Manovra  per  il
governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 227 del 29 settembre 2006; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la determina AIFA AAM/PPA n. 2143/2016 del 23  dicembre  2016
di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per  uso
umano «Azoto Protossido Linde Medicale»,  pubblicata,  per  estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 10 del 13 gennaio 2017; 
  Vista la determina AIFA AAM/PPA n. 382/2017 del 12 aprile  2017  di
rettifica della determina AIFA AAM/PPA n. 2143/2016 del  23  dicembre
2016, relativa all'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  del
medicinale  per  uso  umano  «Azoto   Protossido   Linde   Medicale»,
pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 100 del 2 maggio 2017; 
  Vista la determina AIFA AAM/PPA n. 857  del  4  settembre  2017  di
autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Azoto Protossido Linde Medicale»,  pubblicata,  per  estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 220 del 20 settembre 2017; 
  Vista la domanda presentata in data 5 febbraio 2021 con la quale la
societa' Linde Medicale s.r.l. ha  chiesto  la  riclassificazione  ai
fini della rimborsabilita' del  medicinale  «Azoto  Protossido  Linde
Medicale» (azoto protossido 100%); 
  Visto il  parere  espresso  dalla  Commissione  tecnico-scientifica
dell'AIFA nella sua seduta del 17-19 marzo 2021; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale AZOTO PROTOSSIDO  LINDE  MEDICALE  (azoto  protossido
100%) nelle confezioni sotto indicate e' classificato come segue: 
    confezioni: 
      «gas medicinale liquefatto»  bombola  in  acciaio  con  valvola
erogatrice pin-index da 3,8 kg - A.I.C. n. 039294071 (in base  10)  -
classe di rimborsabilita': C; 
      «gas medicinale liquefatto»  bombola  in  acciaio  con  valvola
erogatrice pin-index da 7,5 kg - A.I.C. n. 039294083 (in base  10)  -
classe di rimborsabilita': C; 
      «gas medicinale liquefatto»  bombola  in  acciaio  con  valvola
erogatrice pin-index da 30 kg - A.I.C. n. 039294095 (in  base  10)  -
classe di rimborsabilita': C; 
      «gas medicinale liquefatto» pacco  bombola  da  12  bombole  in
acciaio con valvola erogatrice  pin-index  da  450  kg  -  A.I.C.  n.
039294107 (in base 10) - classe di rimborsabilita': C; 
      «gas medicinale liquefatto»  bombola  in  acciaio  con  valvola
erogatrice da 5,6 kg - A.I.C. n. 039294119 (in base 10) -  classe  di
rimborsabilita': C; 
      «gas medicinale liquefatto»  bombola  in  acciaio  con  valvola
erogatrice da 11,20 kg - A.I.C. n. 039294121 (in base 10) - classe di
rimborsabilita': C; 
      «gas medicinale liquefatto»  bombola  in  acciaio  con  valvola
erogatrice da 40 kg - A.I.C. n. 039294133 (in base 10)  -  classe  di
rimborsabilita': C.