Art. 2 
 
                 Domanda di ammissione al contributo 
 
  1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto,  che
intendono beneficiare del contributo  straordinario,  devono  inviare
apposita domanda firmata digitalmente per ogni  marchio/palinsesto  o
emittente  al  Ministero  dello  sviluppo  economico   esclusivamente
mediante  l'apposita  funzionalita'  pubblicata  sul  sistema   SICEM
entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto direttoriale di
cui all'art. 1 con il quale saranno  rese  note  anche  le  modalita'
operative per la presentazione della domanda. All'atto della  domanda
i soggetti si impegnano formalmente  a  mettere  a  disposizione  gli
spazi informativi appositamente  indicati  per  la  trasmissione  dei
messaggi   di   comunicazione   istituzionale    ricevuti    relativi
all'emergenza sanitaria secondo le modalita' indicate nell'allegato. 
  2. In fase di compilazione della domanda, dovra' essere specificato
il piano di messa in onda dei messaggi informativi  con  la  sequenza
dei passaggi giornalieri  e  l'indicazione  dell'orario,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza fissata per la  presentazione  della
domanda fino al termine della campagna. Tale operazione sara' oggetto
di una verifica preventiva che,  in  caso  di  mancato  rispetto  del
numero  di  passaggi  minimi,  come  individuato  nell'allegato,  non
permettera' l'invio della domanda. 
  3. Eventuali variazioni relative alla programmazione dei  piani  di
diffusione dovranno essere comunicate  tempestivamente  all'indirizzo
fondoemergenzecovid19@pec.mise.gov.it con le modalita' e nel rispetto
della durata minima e dei periodi fissati nell'allegato. 
  4. La sottoscrizione della domanda dovra' essere effettuata secondo
le modalita' stabilite dall'art. 38 del decreto del Presidente  della
Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445  recante  «Testo  Unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa».