Art. 3 Criteri di verifica 1. Il Ministero dello sviluppo economico, tramite gli Ispettorati territoriali, effettua idonei controlli a campione sul piano di messa in onda presentato dalle emittenti e sulla effettiva trasmissione dei messaggi informativi, anche verificando le registrazioni dei programmi che le emittenti sono tenute a conservare per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi come previsto dall'art. 20, comma 5 della legge 6 agosto 1990, n. 223. 2. I controlli a campione dovranno riguardare almeno il 5% degli operatori radiotelevisivi per ciascuna categoria e dovranno essere distribuiti su tutto il territorio nazionale. 3. I controlli potranno essere espletati presso la sede dell'emittente o su richiesta degli Ispettorati territoriali attraverso la messa a disposizione da parte delle emittenti radiotelevisive delle registrazioni digitali. 4. Allo svolgimento delle attivita' di verifica si provvede nell'ambito dei compiti istituzionali, nel limite delle risorse umane, finanziarie, strumentali disponibili a legislazione vigente.