Art. 4 
 
          Erogazione e revoca del contributo straordinario 
 
  1. Il contributo e' erogato, previa valutazione  della  domanda  da
parte  del  Ministero,   a   ciascun   richiedente   avente   titolo,
entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. 
  2. L'accettazione dell'impegno  di  cui  all'art.  2  del  presente
decreto costituisce condizione  di  ammissibilita'  per  accedere  al
contributo. 
  3.  L'eventuale  violazione  dell'impegno   di   cui   all'art.   2
costituira' causa di esclusione dal beneficio e, se accertata dopo la
erogazione del contributo, comportera' la revoca ai sensi  e  con  le
modalita' previste dall'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 agosto 2017, n. 146. La revoca  del  contributo  potra'
essere parziale qualora la mancata diffusione non abbia riguardato la
totalita' dei messaggi inseriti nel piano di diffusione.