IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29 marzo  2012,  n.  53,  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco,  in
attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6  luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente con delibera 8 aprile 2016, n. 12 e  con  delibera  3
febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del  decreto  20
settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con  il
Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e  delle
finanze, della cui pubblicazione nel proprio  sito  istituzionale  e'
stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
- Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visti il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale  di  lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020,  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,
n.  326,  in   materia   di   specialita'   medicinali   soggette   a
rimborsabilita' condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio
AIFA; 
  Visto l'art. 5 della legge 29  novembre  2007,  n.  222,  rubricata
«Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo
e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219  di  attuazione
della direttiva  2001/83/CE  (e  successive  direttive  di  modifica)
relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali  per  uso
umano; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 del 24 luglio 2020; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle
note  CUF)»,  pubblicata  nel  Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 259  del  4  novembre  2004  e
successive modificazioni; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  156
del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)
rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art.  48,
comma 5, lettera c), del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003,  n.  326
(Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  227
del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa
farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista  la  determina  AIFA  n.  753/2014  del  17  luglio  2014  di
riclassificazione del medicinale per uso umano «Samsca  (tolvaptan)»,
ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale n. 175 del 30 luglio 2014; 
  Vista la determina AIFA  n.  1927/2017  del  22  novembre  2017  di
classificazione, ai sensi  dell'art.  12,  comma  5,  della  legge  8
novembre 2012,  n.  189,  del  medicinale  per  uso  umano  «Samsca»,
approvato con  procedura  centralizzata,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale  n.  286  del  7
dicembre 2017; 
  Vista la determina AIFA n. 142810/2018  del  24  dicembre  2018  di
classificazione, ai sensi  dell'art.  12,  comma  5,  della  legge  8
novembre 2012,  n.  189,  del  medicinale  per  uso  umano  «Samsca»,
approvato con  procedura  centralizzata,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale,  n.  12  del  15
gennaio 2019; 
  Vista la domanda presentata in data 19 febbraio 2019 con  la  quale
la societa'  Otsuka  Pharmaceutical  Netherlands  BV  ha  chiesto  la
rinegoziazione  del  medicinale   «Samsca»  (tolvaptan)  -  procedure
EU/1/09/539 - EMEA/H/C/980/X/24; 
  Visto il  parere  espresso  dalla  Commissione  tecnico-scientifica
dell'AIFA nella seduta del 14-16 ottobre 2019; 
  Visto il parere del Comitato  prezzi  e  rimborso  dell'AIFA,  reso
nella sua seduta del 14, 16, 20-22 luglio 2021; 
  Vista la delibera n. 53 del 15  settembre  2021  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                    Oggetto della rinegoziazione 
 
  Il medicinale SAMSCA (tolvaptan) nelle confezioni sotto indicate e'
rinegoziato alle condizioni qui sotto indicate. 
  Indicazioni terapeutiche: «Samsca» e' indicato negli adulti per  il
trattamento dell'iponatremia secondaria a sindrome  da  inappropriata
secrezione di ormone antidiuretico (SIADH). 
  Confezioni: 
    15 mg - compressa - uso orale  -  blister  (PVC/ALU)  -  10  x  1
compressa (dose unitaria) - A.I.C. n. 039551015/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex-factory (IVA esclusa) euro 780,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 1.287,31; 
    30 mg - compressa - uso orale  -  blister  (PVC/ALU)  -  10  x  1
compressa (dose unitaria) - A.I.C. n. 039551039/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex-factory (IVA esclusa) euro 780,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 1.287,31; 
    7,5 mg - compressa - uso orale - blister (PP/ALU) - 10  compresse
- A.I.C. n. 039551054/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex-factory (IVA esclusa) euro 780,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 1.287,31; 
    7,5 mg - compressa - uso orale -  blister  (PVC/ALU)  -  10  x  1
compressa (dose unitaria) - A.I.C. n. 039551078/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex-factory (IVA esclusa) euro 780,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 1.287,31. 
  Chiusura del registro farmaci sottoposti a monitoraggio dell'AIFA. 
  Sconto obbligatorio  sul  prezzo  ex-factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali, per le  confezioni  aventi  codici  A.I.C.  nn.
039551054/E e 039551078/E. 
  Per le confezioni gia'  rimborsate  da  15  mg/10  cpr  (A.I.C.  n.
039551015/E) e 30 mg/10 cpr (A.I.C. n. 039551039/E)  resta  fermo  lo
sconto obbligatorio gia' precedentemente negoziato. 
  Si conferma il tetto di spesa complessivo sull'ex-factory  vigente:
euro: 5Mln/24  mesi,  decorrente  dalla  data  di  pubblicazione  del
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  Il
contratto si rinnova alle medesime condizioni qualora una delle parti
non faccia pervenire all'altra almeno  sessanta  giorni  prima  della
scadenza naturale del  contratto,  una  proposta  di  modifica  delle
condizioni; fino alla conclusione del  procedimento  resta  operativo
l'accordo  precedente.   Ai   fini   della   determina   dell'importo
dell'eventuale sfondamento il calcolo dello stesso verra' determinato
sui consumi e in base al fatturato (al netto di eventuale Payback del
5% e del Payback dell'1,83%) trasmessi  attraverso  il  flusso  della
tracciabilita' per i canali Ospedaliero e Diretta e DPC, ed il flusso
OSMED per la convenzionata. E' fatto, comunque, obbligo alle  Aziende
di fornire semestralmente i dati  di  vendita  relativi  ai  prodotti
soggetti al vincolo del tetto e il relativo  trend  dei  consumi  nel
periodo considerato,  segnalando,  nel  caso,  eventuali  sfondamenti
anche prima della scadenza contrattuale. Ai fini del monitoraggio del
tetto di spesa, il  periodo  di  riferimento,  per  i  prodotti  gia'
commercializzati  avra'  inizio  dal  mese  della  pubblicazione  del
provvedimento  in  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica   italiana,
mentre, per i prodotti di nuova autorizzazione, dal  mese  di  inizio
dell'effettiva  commercializzazione.  In   caso   di   richiesta   di
rinegoziazione  del  tetto  di  spesa  che  comporti  un   incremento
dell'importo complessivo attribuito alla specialita'  medicinale  e/o
molecola,  il  prezzo   di   rimborso   della   stessa   (comprensivo
dell'eventuale sconto obbligatorio al Servizio  sanitario  nazionale)
dovra' essere rinegoziato in riduzione rispetto ai precedenti valori.
I tetti  di  spesa,  ovvero  le  soglie  di  fatturato  eventualmente
fissati, si riferiscono a tutti gli importi  comunque  a  carico  del
Servizio  sanitario  nazionale,  ivi  compresi,  ad  esempio,  quelli
derivanti dall'applicazione della legge n. 648/96  e  dall'estensione
delle indicazioni conseguenti a modifiche. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.