IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e, in particolare, l'art. 15, che prevede che le pubbliche amministrazioni provvedono a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attivita' gestionali, i documenti, la modulistica, le modalita' di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese; Visti, in particolare, gli articoli 68 e 69 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005 finalizzati a favorire il riuso dei programmi informatici di proprieta' delle pubbliche amministrazioni; Visto l'art. 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (d'ora innanzi anche Codice della strada) che prevede: «Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri , il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ovvero superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP), puo' per singole province individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attivita' nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attivita' di commercio di veicoli, esercitino altresi', con carattere strumentale o accessorio, l'attivita' di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni possono essere altresi' affidate in concessione ai consorzi e alle societa' consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni»; Visto il comma 12, del citato art. 80 che demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di stabilire, con decreto, le tariffe per le operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi svolte dagli uffici della motorizzazione civile e dalle imprese di cui al medesimo art. 80, comma 8, nonche' quelle inerenti ai controlli periodici su tali imprese ed ai controlli a campione sui veicoli sottoposti a revisione presso le stesse; Visto l'art. 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», il quale prevede che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con apposito decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, modifica, aumentandola di euro 9,95, la tariffa prevista dall'art. 2, comma 1, del regolamento adottato con decreto ministeriale 2 agosto 2007, n. 161 e relativa alle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi eseguite dalle imprese di cui al suindicato art. 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992; Visto il comma 706, del citato art. 1, che prevede il riconoscimento, a titolo di misura compensativa dell'aumento previsto dal comma 705, per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto previsto da quest'ultimo comma, di un buono denominato «buono veicoli sicuri», per l'importo di nove euro e novantacinque centesimi e nei limiti delle risorse stanziate al comma 707, a beneficio dei proprietari di veicoli a motore che, nel medesimo periodo temporale, sottopongono il proprio veicolo e l'eventuale rimorchio alle operazioni di revisione di cui al richiamato art. 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992, con definizione delle modalita' attuative della disposizione di detto riconoscimento, consentito per un solo veicolo a motore e per una sola volta, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Visto il comma 707 del citato art. 1, che ha istituito, per le finalita' di cui al comma 706, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023; Visto il decreto 2 agosto 2007, n. 161 adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, «Regolamento recante la fissazione delle tariffe applicabili alle operazioni di revisione dei veicoli a motore»; Visto il decreto n. 317 dell'8 agosto 2021 del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cui e' stata modificata la tariffa prevista dall'art. 2, comma 1, del regolamento di cui al citato decreto ministeriale 2 agosto 2007, n. 161, aumentandola di nove euro e novantacinque centesimi; Considerata la necessita' di provvedere tempestivamente all'individuazione delle procedure operative per dare attuazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; Considerato che il riuso dei programmi informatici di proprieta' delle pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dagli articoli 68 e 69 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, garantisce il raggiungimento delle finalita' di economicita', efficienza, tutela degli investimenti e neutralita' tecnologica; Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 che dispone che «le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi»; Visto l'art. 43, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 che prevede che «Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilita' tra le banche dati, anche al fine di conseguire gli obiettivi di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 nonche' quelli previsti dal decreto ministeriale di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, il Ministero delle infrastrutture e delle mobilita' sostenibili puo' avvalersi della SOGEI S.p.a., per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzionali, nonche' per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi, fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 relativamente al monitoraggio dello stato di attuazione delle opere pubbliche. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti mediante apposite convenzioni»; Ritenuto, pertanto, di disporre l'affidamento a SOGEI - Societa' generale d'informatica S.p.a. (d'ora innanzi anche SOGEI S.p.a.) e a societa' a capitale interamente pubblico delle attivita' di attuazione ed esecuzione connesse all'adozione del decreto di cui al predetto art. 1, comma 706; Vista l'applicazione web denominata «Bonus dispositivi antiabbandono» di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 28 gennaio 2020, n. 39, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 39 del 17 febbraio 2020, le cui misure tecniche ed organizzative e modalita' di attuazione sono adottate e rispettate anche nell'ambito del presente decreto; Sentita l'Autorita' garante per i dati personali che, nella riunione del 22 luglio 2021, si e' espressa, ai sensi dell'art. 58, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679, formulando parere favorevole; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalita' di concessione ed erogazione del contributo previsti dall'art. 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 2. Il contributo e' erogato in favore dei proprietari di veicoli a motore che, dal 1° novembre 2021 e per i successivi tre anni, sottopongono il proprio veicolo alle operazioni di revisione di cui all'art. 80, comma 8, del Codice della strada.