Art. 4 Procedura 1. Per accedere al contributo, il richiedente, previa registrazione sulla piattaforma informatica «Buono veicoli sicuri» accessibile direttamente o dal sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, presenta istanza compilando il modello disponibile sulla piattaforma stessa. La piattaforma entrera' in esercizio a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. L'identita' dei richiedenti e' verificata, in relazione ai dati del nome, cognome e codice fiscale, denominazione sociale nel caso di incaricato di societa', attraverso il sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale, di seguito «SPID» di cui all'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero attraverso la Carta d'identita' elettronica (di seguito CIE) ovvero la Carta nazionale dei servizi (di seguito CNS), previste dall'art. 66 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005. A tal fine gli interessati, qualora non ne siano gia' in possesso, richiedono l'attribuzione dell'identita' digitale ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014. 3. L'istanza e' corredata da una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in cui il soggetto richiedente attesta e comunica quanto segue: a) il numero di targa del veicolo sottoposto alle operazioni di revisione di cui all'art. 80 del Codice della strada, intestato al richiedente il rimborso o alla societa' nel caso in cui il richiedente e' incaricato dalla societa' stessa; b) la data dell'operazione di revisione; c) il codice IBAN per l'accredito del rimborso; d) cognome e nome dell'intestatario o cointestatario del conto corrente, che deve coincidere con il richiedente o con la denominazione sociale in caso di incaricato di societa'; e) l'indirizzo e-mail per eventuali comunicazioni connesse all'erogazione del rimborso. 4. L'applicazione prevede il rilascio, nell'area riservata a ciascun beneficiario registrato, di una ricevuta di quanto presentato sulla piattaforma.