Art. 4 
 
                              Procedura 
 
  1. Per accedere al contributo, il richiedente, previa registrazione
sulla piattaforma  informatica  «Buono  veicoli  sicuri»  accessibile
direttamente o dal sito del Ministero delle  infrastrutture  e  della
mobilita'  sostenibili,  presenta  istanza  compilando   il   modello
disponibile sulla piattaforma  stessa.  La  piattaforma  entrera'  in
esercizio  a  decorrere  dal  sessantesimo  giorno  successivo   alla
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
  2. L'identita' dei richiedenti e' verificata, in relazione ai  dati
del nome, cognome e codice fiscale, denominazione sociale nel caso di
incaricato  di  societa',  attraverso  il  sistema  pubblico  per  la
gestione dell'identita' digitale, di seguito «SPID» di  cui  all'art.
64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero attraverso  la
Carta d'identita'  elettronica  (di  seguito  CIE)  ovvero  la  Carta
nazionale dei servizi (di seguito CNS),  previste  dall'art.  66  del
citato  decreto  legislativo  n.  82  del  2005.  A  tal   fine   gli
interessati, qualora  non  ne  siano  gia'  in  possesso,  richiedono
l'attribuzione dell'identita'  digitale  ai  sensi  dell'art.  7  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014. 
  3. L'istanza e' corredata da una dichiarazione sostitutiva resa  ai
sensi dell'art. 47 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445  in  cui  il  soggetto  richiedente  attesta  e
comunica quanto segue: 
    a) il numero di targa del veicolo sottoposto alle  operazioni  di
revisione di cui all'art. 80 del Codice della  strada,  intestato  al
richiedente  il  rimborso  o  alla  societa'  nel  caso  in  cui   il
richiedente e' incaricato dalla societa' stessa; 
    b) la data dell'operazione di revisione; 
    c) il codice IBAN per l'accredito del rimborso; 
    d) cognome e nome dell'intestatario o  cointestatario  del  conto
corrente,  che  deve  coincidere  con  il  richiedente   o   con   la
denominazione sociale in caso di incaricato di societa'; 
    e)  l'indirizzo  e-mail  per  eventuali  comunicazioni   connesse
all'erogazione del rimborso. 
  4.  L'applicazione  prevede  il  rilascio,  nell'area  riservata  a
ciascun beneficiario registrato, di una ricevuta di quanto presentato
sulla piattaforma.