Art. 5 Rimborso 1. Ai fini dell'attribuzione del contributo, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili attraverso SOGEI - Societa' generale d'informatica S.p.a. procede alla verifica della validita' e correttezza dei dati relativi al codice fiscale dichiarati dal richiedente ai sensi dell'art. 4 attraverso il collegamento con l'anagrafe tributaria, della proprieta', della targa del veicolo e della sottoposizione dello stesso veicolo all'operazione di revisione di cui all'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, mediante collegamento con il Centro elaborazione dati istituito presso la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. 2. Nell'ambito della piattaforma gestita da SOGEI S.p.a. sono attivati gli scambi di informazioni necessari per conoscere gli esiti delle verifiche di cui al comma 1. 3. Per ciascun veicolo sottoposto alle operazioni di revisione di cui all'art. 80 del Codice della strada, si provvede al rimborso mediante accredito di un importo pari a euro nove e novantacinque centesimi sul conto corrente le cui coordinate bancarie sono fornite al momento della presentazione dell'istanza di rimborso.