Art. 2 
 
Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle  strutture  sanitarie
che ospitano reparti COVID-19 e seggi speciali nei  comuni  privi  di
                         sezione ospedaliera 
 
  1. Limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021: 
    a) nelle  strutture  sanitarie  con  almeno  100  e  fino  a  199
posti-letto, che ospitano reparti COVID-19 sono costituite le sezioni
elettorali ospedaliere di cui all'articolo 52 del testo  unico  delle
leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.  361,  e
all'articolo 43 del testo unico delle leggi  per  la  composizione  e
l'elezione degli organi delle amministrazioni  comunali,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570; 
    b)  ogni  sezione  elettorale  ospedaliera  istituita  presso  la
struttura sanitaria che ospita reparti  COVID-19  e'  abilitata  alla
raccolta del voto domiciliare degli elettori di cui  all'articolo  3,
comma  1,  per  il  tramite  di  seggi  speciali  operanti  ai  sensi
dell'articolo 9, nono comma, della legge  23  aprile  1976,  n.  136,
nonche' dei ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie
con meno di 100 posti letto; 
    c) ai componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita
presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19, nonche'  a
quelli dei seggi speciali di cui alla lettera b), che provvedono alla
raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli  elettori  di  cui
all'articolo  3,  comma  1,  vengono  impartite,   dalla   competente
autorita' sanitaria, indicazioni operative in merito  alle  procedure
di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali. 
  2. In caso di  accertata  impossibilita'  alla  costituzione  della
sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il sindaco  puo'
nominare, quali  componenti  dei  medesimi,  personale  delle  Unita'
speciali di continuita' assistenziale  regionale  (USCAR),  designato
dalla competente azienda  sanitaria  locale,  ovvero,  in  subordine,
soggetti appartenenti alle organizzazioni di  protezione  civile  che
abbiano  manifestato  la  propria  disponibilita'.  A  tal  fine,  le
organizzazioni di volontariato di protezione civile chiedono ai  loro
aderenti di segnalare i  propri  nominativi  ai  sindaci  dei  comuni
interessati dalle consultazioni elettorali dell'anno  2021.  In  ogni
caso la nomina  puo'  essere  disposta  solo  previo  consenso  degli
interessati. Ove ulteriormente necessario, il sindaco  provvede  alla
nomina di suoi delegati quali presidente e componenti, compresi nelle
liste elettorali del comune. 
  3. Presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante ai sensi del
presente articolo possono essere istituiti ulteriori  seggi  speciali
composti anch'essi da personale delle unita' speciali di  continuita'
assistenziale regionale (USCAR), designato dalla  competente  azienda
sanitaria locale, che il comune  puo'  attivare  ove  necessario;  il
medesimo personale puo' essere nominato con le modalita'  di  cui  al
comma 2. 
  4. Nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie di cui
al comma 1, possono  essere  istituiti,  presso  uno  o  piu'  uffici
elettorali  di  sezione  di   riferimento   diversi   dalle   sezioni
ospedaliere, seggi speciali di cui  all'articolo  9  della  legge  23
aprile 1976, n. 136, nominati dal sindaco con le modalita' di cui  al
comma 2. Tali seggi speciali provvedono alla raccolta del voto  degli
elettori  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  e,   successivamente,
all'inserimento  delle  schede  votate  nelle   urne   degli   uffici
elettorali di sezione di riferimento, ai  fini  dello  scrutinio.  Ai
componenti dei seggi speciali e degli uffici elettorali di sezione di
riferimento sono impartite,  dalla  competente  autorita'  sanitaria,
indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie
concernenti le operazioni elettorali. 
  5. In caso di accertata impossibilita' alla costituzione  di  seggi
speciali nel comune, sentita la commissione elettorale  circondariale
e previa intesa tra  i  sindaci  interessati,  puo'  comunque  essere
istituito un solo seggio speciale per due o piu' comuni. 
  6.  Al  fine  di  garantire  adeguate   condizioni   di   sicurezza
nell'espletamento delle fasi di  raccolta  del  voto  degli  elettori
positivi al COVID-19 in trattamento ospedaliero o  domiciliare  e  di
tutti coloro che si trovano in isolamento  fiduciario,  limitatamente
alle consultazioni elettorali  dell'anno  2021,  i  componenti  delle
sezioni elettorali ospedaliere istituite presso  strutture  sanitarie
che ospitano reparti COVID-19 e dei seggi speciali di cui ai commi 1,
2, 3, 4 e 5 sono muniti delle certificazioni verdi  COVID-19  di  cui
all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. 
  7. Ai componenti delle sezioni e dei seggi di cui ai commi 1, 2, 3,
4 e 5 spetta l'onorario fisso forfettario  previsto  dall'articolo  1
della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentato del 50 per cento.  A  tal
fine e' autorizzata la spesa di euro 749.069 per l'anno 2021. 
  8. Per lo svolgimento dell'attivita' di vigilanza nell'ambito delle
sezioni elettorali  ospedaliere  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera a), e' autorizzata la spesa di euro 118.737 per l'anno 2021. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 52 e 43 del citato
          decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo  1957,  n.
          361: 
                «Art. 52. Negli ospedali e nelle  case  di  cura  con
          almeno 200 letti e' istituita una  sezione  elettorale  per
          ogni 500 letti o frazioni di 500. 
                Gli  elettori  che  esercitano  il  loro  voto  nelle
          sezioni ospedaliere sono iscritti nelle  liste  di  sezione
          all'atto della votazione, a cura del presidente del seggio:
          alle  sezioni   ospedaliere   possono,   tuttavia,   essere
          assegnati, in sede di revisione annuale  delle  liste,  gli
          elettori  facenti  parte  del   personale   di   assistenza
          dell'Istituto che ne facciano domanda. 
                Nel caso di  contemporaneita'  delle  elezioni  della
          Camera dei deputati  e  del  Senato  della  Repubblica,  il
          presidente prende nota, sulla  lista,  degli  elettori  che
          votano soltanto per una delle due elezioni.» 
                «Art. 43. 
                Negli ospedali e nelle case di cura  con  almeno  200
          letti e' istituita per ogni 500 letti o frazione di 500 una
          sezione elettorale in cui la votazione avra' luogo  secondo
          le norme vigenti. 
                Gli  elettori  che  esercitano  il  loro  voto  nelle
          sezioni ospedaliere sono iscritti nelle  liste  di  sezione
          all'atto della votazione a cura del presidente del  seggio;
          alle  sezioni   ospedaliere   possono,   tuttavia,   essere
          assegnati, in sede di revisione annuale  delle  liste,  gli
          elettori  facenti  parte  del   personale   di   assistenza
          dell'istituto che ne facciano domanda. 
                Nel  caso  di  contemporaneita'  delle  elezioni  del
          Consiglio comunale e di quello provinciale,  il  presidente
          prende  nota,  sulla  lista,  degli  elettori  che   votano
          soltanto per una delle due elezioni. 
                Per i  ricoverati  che  a  giudizio  della  direzione
          sanitaria non possono accedere alla cabina,  il  Presidente
          curera' che la votazione abbia luogo secondo  le  norme  di
          cui all' articolo seguente.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9  della  legge  23
          aprile   1976,   n.   136   (Riduzione   dei   termini    e
          semplificazione del procedimento elettorale): 
                «Art. 9. 
                Per le sezioni elettorali, nella  cui  circoscrizione
          esistono ospedali e case di cura con almeno 100  e  fino  a
          199 posti letto  o  luoghi  di  detenzione  e  di  custodia
          preventiva, il voto  degli  elettori  ivi  esistenti  viene
          raccolto, durante le ore in cui e' aperta la votazione,  da
          uno speciale seggio, composto da un  presidente  e  da  due
          scrutatori, nominati con le modalita'  stabilite  per  tali
          nomine. 
                La costituzione di tale seggio speciale  deve  essere
          effettuata   il   giorno   che    precede    le    elezioni
          contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale
          di sezione. 
                Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario
          del seggio. 
                Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di
          lista o  dei  gruppi  di  candidati,  designati  presso  la
          sezione elettorale, che ne facciano richiesta. 
                Il presidente cura che sia rispettata la  liberta'  e
          la segretezza del voto. 
                Dei nominativi degli elettori  viene  presa  nota  in
          apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione. 
                I compiti del seggio, costituito a norma del presente
          articolo, sono limitati esclusivamente  alla  raccolta  del
          voto dei degenti e dei detenuti e  cessano  non  appena  le
          schede votate, raccolte in plichi separati in caso di  piu'
          elezioni,  vengono  portate  alla  sezione  elettorale  per
          essere  immesse  immediatamente  nell'urna  o  nelle   urne
          destinate alla votazione, previo riscontro del loro  numero
          con  quello  degli  elettori  che   sono   stati   iscritti
          nell'apposita lista. 
                Alla sostituzione del presidente e  degli  scrutatori
          eventualmente  assenti  o  impediti,  si  procede  con   le
          modalita' stabilite per la sostituzione  del  presidente  e
          dei componenti dei seggi normali. 
                Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano anche per le sezioni ospedaliere per la  raccolta
          del voto dei ricoverati  che  a  giudizio  della  direzione
          sanitaria non possono accedere alla cabina. 
                Negli ospedali e case di cura con meno di  100  posti
          letto, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto
          con le modalita' previste dall'articolo 53 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. 
                Qualora in un luogo di detenzione i  detenuti  aventi
          diritto al voto siano piu' di cinquecento,  la  commissione
          elettorale mandamentale, su proposta del sindaco, entro  il
          secondo  giorno  antecedente  la  votazione,  ripartisce  i
          detenuti stessi, ai fini della raccolta  del  voto  con  lo
          speciale seggio previsto  nel  presente  articolo,  tra  la
          sezione nella  cui  circoscrizione  ha  sede  il  luogo  di
          detenzione ed una sezione contigua. 
                Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano anche per le sezioni ospedaliere per la  raccolta
          del voto dei ricoverati  che  a  giudizio  della  direzione
          sanitaria non possono accedere alla cabina.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge  22
          aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 giugno 2021, n. 87 (Misure urgenti per la graduale
          ripresa delle attivita' economiche e sociali  nel  rispetto
          delle   esigenze   di   contenimento    della    diffusione
          dell'epidemia da COVID-19): 
                «Art. 9. - Certificazioni verdi COVID-19 - 1. Ai fini
          del presente articolo valgono le seguenti definizioni: 
                  a) certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni
          comprovanti lo stato di  avvenuta  vaccinazione  contro  il
          SARS-CoV-2  o  guarigione  dall'infezione  da   SARS-CoV-2,
          ovvero l'effettuazione  di  un  test  antigenico  rapido  o
          molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare  e  nel
          rispetto dei criteri stabiliti con circolare del  Ministero
          della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2; 
                  b)  vaccinazione:  le  vaccinazioni  anti-SARSCoV-2
          effettuate nell'ambito del Piano strategico  nazionale  dei
          vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2  e
          le vaccinazioni riconosciute come equivalenti con circolare
          del Ministero della salute, somministrate  dalle  autorita'
          sanitarie  competenti  per  territorio  e  le  vaccinazioni
          somministrate   dalle   autorita'    sanitarie    nazionali
          competenti e riconosciute come  equivalenti  con  circolare
          del Ministero della salute; 
                  c)   test   molecolare:    test    molecolare    di
          amplificazione  dell'acido  nucleico   (NAAT),   quali   le
          tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi
          inversa (RT-PCR), amplificazione isotermica mediata da loop
          (LAMP) e  amplificazione  mediata  da  trascrizione  (TMA),
          utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico
          (RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall'autorita' sanitaria
          ed effettuato da operatori sanitari  o  da  altri  soggetti
          reputati idonei dal Ministero della salute; 
                  d)   test   antigenico    rapido:    test    basato
          sull'individuazione di proteine virali (antigeni)  mediante
          immunodosaggio    a    flusso    laterale,     riconosciuto
          dall'autorita'  sanitaria  ed   effettuato   da   operatori
          sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal  Ministero
          della salute; 
                  e) Piattaforma nazionale digital green  certificate
          (Piattaforma nazionale-DGC) per l'emissione  e  validazione
          delle certificazioni verdi  COVID-19:  sistema  informativo
          nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione  di
          certificazioni COVID-19 interoperabili a livello  nazionale
          ed  europeo  realizzato,  attraverso  l'infrastruttura  del
          Sistema  Tessera   Sanitaria,   dalla   societa'   di   cui
          all'articolo 83, comma  15,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, e gestito dalla  stessa  societa'  per
          conto del Ministero della salute, titolare del  trattamento
          dei dati raccolti e generati dalla medesima piattaforma. 
                2. Le certificazioni  verdi  COVID-19  attestano  una
          delle seguenti condizioni: 
                  a)  avvenuta   vaccinazione   anti-SARS-CoV-2,   al
          termine del prescritto ciclo; 
                  b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale
          cessazione  dell'isolamento  prescritto   in   seguito   ad
          infezione  da  SARS-CoV-2,  disposta  in  ottemperanza   ai
          criteri stabiliti con  le  circolari  del  Ministero  della
          salute; 
                  c)  effettuazione  di  test  antigenico  rapido   o
          molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare  e  nel
          rispetto dei criteri stabiliti con circolare del  Ministero
          della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2; 
                  c-bis) avvenuta guarigione dopo la somministrazione
          della prima dose di vaccino o  al  termine  del  prescritto
          ciclo. 
                3. La certificazione verde COVID-19 rilasciata  sulla
          base della condizione prevista dal comma 2, lettera a),  ha
          una validita' di dodici mesi a far data  dal  completamento
          del  ciclo  vaccinale  ed  e'  rilasciata   automaticamente
          all'interessato, in  formato  cartaceo  o  digitale,  dalla
          struttura sanitaria ovvero  dall'esercente  la  professione
          sanitaria che effettua la  vaccinazione  e  contestualmente
          alla  stessa,  al  termine   del   prescritto   ciclo.   La
          certificazione verde COVID-19 di cui al  primo  periodo  e'
          rilasciata  anche  contestualmente  alla   somministrazione
          della prima dose di vaccino e ha validita' dal quindicesimo
          giorno successivo  alla  somministrazione  fino  alla  data
          prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale
          deve essere  indicata  nella  certificazione  all'atto  del
          rilascio. La certificazione verde COVID-19 di cui al  primo
          periodo e' rilasciata altresi' contestualmente all'avvenuta
          somministrazione di una sola dose di un  vaccino  dopo  una
          precedente infezione da SARS-CoV-2  e  ha  validita'  dalla
          medesima somministrazione. Contestualmente al rilascio,  la
          predetta struttura sanitaria, ovvero il predetto  esercente
          la professione sanitaria, anche per il tramite dei  sistemi
          informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta
          certificazione   nel   fascicolo   sanitario    elettronico
          dell'interessato. La  certificazione  di  cui  al  presente
          comma cessa di avere  validita'  qualora,  nel  periodo  di
          vigenza della stessa, l'interessato sia  identificato  come
          caso accertato positivo al SARS-CoV-2. 
                4. La certificazione verde COVID-19 rilasciata  sulla
          base della condizione prevista dal comma 2, lettera b),  ha
          una  validita'  di  sei  mesi  a  far  data   dall'avvenuta
          guarigione di cui al comma 2, lettera b), ed e' rilasciata,
          su  richiesta  dell'interessato,  in  formato  cartaceo   o
          digitale, dalla struttura presso la quale  e'  avvenuto  il
          ricovero del paziente affetto da COVID-19,  ovvero,  per  i
          pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale  e
          dai pediatri di libera scelta nonche' dal  dipartimento  di
          prevenzione dell'azienda sanitaria locale  territorialmente
          competente, ed e' resa disponibile nel fascicolo  sanitario
          elettronico dell'interessato. La certificazione di  cui  al
          presente  comma  cessa  di  avere  validita'  qualora,  nel
          periodo  di   vigenza   semestrale,   l'interessato   venga
          identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le
          certificazioni  di  guarigione  rilasciate  precedentemente
          alla data di entrata in vigore del  presente  decreto  sono
          valide per sei mesi a decorrere dalla data  indicata  nella
          certificazione, salvo  che  il  soggetto  venga  nuovamente
          identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. 
                4-bis. A coloro che sono stati identificati come casi
          accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre  il  quattordicesimo
          giorno dalla somministrazione della prima dose di  vaccino,
          nonche' a seguito  del  prescritto  ciclo,  e'  rilasciata,
          altresi', la certificazione  verde  COVID-19  di  cui  alla
          lettera c-bis), che ha validita' di dodici mesi a decorrere
          dall'avvenuta guarigione. 
                5. La certificazione verde COVID-19 rilasciata  sulla
          base della condizione prevista dal comma 2, lettera c),  ha
          una validita' di quarantotto ore dall'esecuzione  del  test
          antigenico rapido e di settantadue ore dall'esecuzione  del
          test   molecolare   ed   e'    prodotta,    su    richiesta
          dell'interessato, in formato  cartaceo  o  digitale,  dalle
          strutture   sanitarie   pubbliche,   da   quelle    private
          autorizzate o accreditate e dalle farmacie che  svolgono  i
          test di cui al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai  medici
          di medicina generale o pediatri di libera scelta. 
                6. Nelle more dell'adozione del  decreto  di  cui  al
          comma 10, le certificazioni verdi  COVID-19  rilasciate  ai
          sensi del comma 2 riportano i dati indicati nelle  analoghe
          certificazioni  rilasciate  secondo  le   indicazioni   dei
          diversi servizi sanitari regionali. 
                6-bis.  L'interessato  ha  diritto  di  chiedere   il
          rilascio di una nuova certificazione verde  COVID-19  se  i
          dati personali riportati nella certificazione non  sono,  o
          non  sono  piu',  esatti  o  aggiornati,   ovvero   se   la
          certificazione non e' piu' a sua disposizione. 
                6-ter. Le informazioni contenute nelle certificazioni
          verdi COVID-19 di cui al comma 2, comprese le  informazioni
          in formato digitale,  sono  accessibili  alle  persone  con
          disabilita' e sono  riportate,  in  formato  leggibile,  in
          italiano e in inglese. 
                7. Coloro che abbiano gia'  completato  il  ciclo  di
          vaccinazione alla data di entrata in  vigore  del  presente
          decreto,  possono  richiedere   la   certificazione   verde
          COVID-19 alla  struttura  che  ha  erogato  il  trattamento
          sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma  in
          cui ha sede la struttura stessa. 
                8. Le certificazioni  verdi  COVID-19  rilasciate  in
          conformita'  al  diritto   vigente   negli   Stati   membri
          dell'Unione europea sono riconosciute  come  equivalenti  a
          quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai  fini
          del presente decreto se conformi ai  criteri  definiti  con
          circolare del Ministero  della  salute.  Le  certificazioni
          rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione
          riconosciuta nell'Unione europea e validate  da  uno  Stato
          membro dell'Unione sono  riconosciute  come  equivalenti  a
          quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai  fini
          del presente decreto se conformi ai  criteri  definiti  con
          circolare del Ministero della salute. 
                8-bis. Per garantire che le famiglie in viaggio negli
          Stati membri dell'Unione europea restino  unite,  i  minori
          che accompagnano il genitore o i genitori non sono tenuti a
          sottoporsi a quarantena o ad autoisolamento per  motivi  di
          viaggio se tale obbligo non e' imposto  al  genitore  o  ai
          genitori  perche'  in  possesso  di   un   certificato   di
          vaccinazione o di un certificato di  guarigione.  L'obbligo
          di sottoporsi a test  per  l'infezione  da  SARS-CoV-2  per
          motivi di  viaggio  non  si  applica  ai  bambini  di  eta'
          inferiore a sei anni. 
                9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8  continuano  ad
          applicarsi ove compatibili con i regolamenti (UE)  2021/953
          e 2021/954 del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  14
          giugno 2021. 
                10. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute,
          per l'innovazione tecnologica e la transizione  digitale  e
          dell'economia e delle finanze, sentito il  Garante  per  la
          protezione  dei  dati  personali,   sono   individuate   le
          specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilita'  tra
          le certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale
          -DGC,  nonche'  tra  questa  e  le   analoghe   piattaforme
          istituite negli altri  Stati  membri  dell'Unione  europea,
          tramite il Gateway europeo. Con il  medesimo  decreto  sono
          indicati i dati trattati  dalla  piattaforma  e  quelli  da
          riportare nelle certificazioni verdi COVID-19, le modalita'
          di aggiornamento delle certificazioni, le caratteristiche e
          le modalita' di funzionamento della  Piattaforma  nazionale
          -DCG,  la  struttura  dell'identificativo   univoco   delle
          certificazioni  verdi  COVID-19  e  del  codice   a   barre
          interoperabile che consente di  verificare  l'autenticita',
          la validita' e l'integrita' delle stesse, l'indicazione dei
          soggetti deputati  al  controllo  delle  certificazioni,  i
          tempi  di  conservazione  dei   dati   raccolti   ai   fini
          dell'emissione  delle  certificazioni,  e  le  misure   per
          assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle
          certificazioni. Per le  finalita'  d'uso  previste  per  le
          certificazioni  verdi  COVID-19  sono  validi  i  documenti
          rilasciati a decorrere dalla data di entrata in vigore  del
          presente decreto, ai sensi  dei  commi  3,  4  e  5,  dalle
          strutture sanitarie pubbliche e  private,  dalle  farmacie,
          dai laboratori di analisi, dai medici di medicina  generale
          e dai pediatri di libera scelta che attestano  o  refertano
          una delle condizioni di cui al comma 2, lettere  a),  b)  e
          c). 
                10-bis.  Le  certificazioni  verdi  COVID-19  possono
          essere  utilizzate  esclusivamente  ai  fini  di  cui  agli
          articoli 2, comma 1, 2-bis, comma 1,  2-quater,  5,  9-bis,
          9-quinquies, 9-sexies e  9-septies  del  presente  decreto,
          nonche' all'articolo  1-bis  del  decreto-legge  1°  aprile
          2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
          maggio 2021, n. 76. Ogni diverso  o  nuovo  utilizzo  delle
          certificazioni verdi COVID-19  e'  disposto  esclusivamente
          con legge dello Stato. 
                11. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o
          maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni
          interessate provvedono alla relativa attuazione nei  limiti
          delle risorse disponibili a legislazione vigente.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1  della  legge  13
          marzo  1980,  n.  70  (Determinazione  degli  onorari   dei
          componenti gli uffici elettorali  e  delle  caratteristiche
          delle schede e delle urne per la votazione): 
                «Art. 1. - 1. In occasione di tutte le  consultazioni
          elettorali, con esclusione di  quelle  per  l'elezione  dei
          rappresentanti  dell'Italia  al  Parlamento   europeo,   al
          presidente   dell'ufficio   elettorale   di   sezione    e'
          corrisposto, dal comune nel quale  l'ufficio  ha  sede,  un
          onorario  fisso  forfettario  di   euro   150,   oltre   al
          trattamento  di   missione,   se   dovuto,   nella   misura
          corrispondente   a   quella   che   spetta   ai   dirigenti
          dell'amministrazione statale. 
                2. A  ciascuno  degli  scrutatori  ed  al  segretario
          dell'ufficio elettorale di sezione, il comune nel quale  ha
          sede l'ufficio elettorale deve  corrispondere  un  onorario
          fisso forfettario di euro 120. 
                3. Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente
          alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai  commi
          1 e 2 sono maggiorati, rispettivamente, di  euro  37  e  di
          euro 25. In caso di  contemporanea  effettuazione  di  piu'
          consultazioni  elettorali  o  referendarie,  ai  componenti
          degli uffici elettorali  di  sezione  possono  riconoscersi
          fino ad un massimo di quattro maggiorazioni. 
                4. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale
          di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976,  n.  136,
          spetta un onorario fisso  forfettario,  quale  che  sia  il
          numero delle consultazioni che  hanno  luogo  nei  medesimi
          giorni, rispettivamente di euro 90 e di euro 61. 
                5. In occasione di  consultazioni  referendarie,  gli
          onorari dei componenti degli uffici elettorali  di  sezione
          sono determinati come segue: 
                  a)  gli  importi  di  cui  ai  commi  1  e  2  sono
          determinati, rispettivamente, in euro 130 ed in euro 104; 
                  b) gli importi di cui al comma 3 sono  determinati,
          rispettivamente, in euro 33 ed in euro 22; 
                  c) gli importi di cui al comma 4 sono  determinati,
          rispettivamente, in euro 79 ed in euro 53. 
                6. In occasione di consultazioni per  l'elezione  dei
          rappresentanti  dell'Italia  al  Parlamento  europeo,   gli
          onorari dei componenti degli uffici elettorali  di  sezione
          sono determinati come segue: 
                  a)  gli  importi  di  cui  ai  commi  1  e  2  sono
          determinati, rispettivamente, in euro 120 ed in euro 96; 
                  b) gli importi di cui al comma 4 sono  determinati,
          rispettivamente, in euro 72 ed in euro 49.».