Art. 3 
 
Esercizio  domiciliare  del  voto  per  gli  elettori  sottoposti   a
trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento
                       fiduciario per COVID-19 
 
  1. Limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno  2021  gli
elettori sottoposti a trattamento  domiciliare  o  in  condizioni  di
quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19  sono  ammessi  al
voto presso il comune di residenza. 
  2. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire  al  sindaco
del comune nelle cui liste sono iscritti, con  modalita'  individuate
dall'ente medesimo, anche telematiche, in un periodo compreso tra  il
decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione: 
    a) una dichiarazione attestante la volonta' di esprimere il  voto
presso il proprio domicilio e recante l'indirizzo completo di questo; 
    b) un certificato, rilasciato dal  funzionario  medico  designato
dai competenti organi dell'azienda  sanitaria  locale,  in  data  non
anteriore  al  quattordicesimo  giorno  antecedente  la  data   della
votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di cui  al  comma
1. 
  3. L'ufficiale elettorale del  comune  di  iscrizione  nelle  liste
elettorali, sentita  l'azienda  sanitaria  locale,  apporta  apposita
annotazione   sulle   liste   stesse,   ai   fini    dell'inserimento
dell'interessato negli elenchi degli ammessi al voto  domiciliare  di
cui  al  comma  1,  nonche'  assegna  l'elettore  ammesso   al   voto
domiciliare: 
    a) alla  sezione  elettorale  ospedaliera  territorialmente  piu'
prossima al domicilio del medesimo, nei comuni nei quali sono ubicate
strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19; 
    b) al seggio speciale di cui all'articolo 2, comma 4, nei  comuni
nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che  ospitano  reparti
COVID-19. 
  4. Il sindaco, sulla base delle  richieste  pervenute,  provvede  a
pianificare  ed   organizzare   il   supporto   tecnico-operativo   a
disposizione  dei  seggi  per  la  raccolta  del  voto   domiciliare,
comunicando, entro e non oltre il giorno antecedente  la  data  della
votazione,  agli  elettori  che  hanno  fatto   richiesta   di   voto
domiciliare: 
    a) la sezione elettorale ospedaliera cui  sono  stati  assegnati,
nei comuni nei quali sono ubicate strutture  sanitarie  che  ospitano
reparti COVID-19; 
    b) il seggio speciale che, ai sensi dell'articolo 2, comma 4,  e'
incaricato della raccolta del voto, nei comuni  nei  quali  non  sono
ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19. 
  5. Il voto degli elettori di cui al comma 1 viene raccolto  durante
le ore in cui e' aperta la votazione. Vengono  assicurate,  con  ogni
mezzo idoneo, la liberta' e la  segretezza  del  voto,  nel  rispetto
delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore. 
  6. Ai medesimi fini relativi al  contenimento  del  contagio  ed  a
garanzia   dell'uniformita'   del   procedimento    elettorale,    le
disposizioni di cui al presente decreto si  applicano  alle  elezioni
regionali dell'anno 2021.