Art. 4 
 
Sanificazioni  dei  seggi  elettorali  e  protocolli  sanitari  e  di
                              sicurezza 
 
  1. In considerazione del  livello  di  esposizione  al  rischio  di
contagio  da  COVID-19  connesso   allo   svolgimento   dei   compiti
istituzionali, e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero
dell'interno un fondo con una dotazione di euro 11.438.910 per l'anno
2021, destinato a interventi di  sanificazione  dei  locali  sedi  di
seggio  elettorale  in  occasione  delle   consultazioni   elettorali
dell'anno 2021. Con decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto
con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sono  stabiliti  i
criteri e le modalita' di riparto del fondo di cui al primo periodo. 
  2. Le operazioni  di  votazione  di  cui  al  presente  decreto  si
svolgono nel rispetto delle modalita' operative  e  precauzionali  di
cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati  dal  Governo.  Al
relativo  onere,  quantificato  in  euro   1.305.700,   si   provvede
nell'ambito delle risorse assegnate al Commissario straordinario  per
l'emergenza COVID-19. 
  3.  Ai  fini  dello  svolgimento  delle   elezioni   dei   consigli
metropolitani,  dei  presidenti  delle  province   e   dei   consigli
provinciali, l'ente interessato tiene conto delle modalita' operative
e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati
dal Governo.