Art. 2 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si  possono  applicare  agli
edifici sottoposti a tutela  ai  sensi  del  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42,  aperti  al  pubblico,  contenenti  una  o  piu'
attivita' ricomprese nell'allegato I del decreto del Presidente della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero  72,
ad esclusione di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche  e
archivi, esistenti alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione. 
  2. Le norme tecniche di cui all'art.  1  si  possono  applicare  in
combinazione alle  pertinenti  regole  tecniche  verticali  contenute
nella sezione V, allegato 1, del decreto del Ministro dell'interno  3
agosto 2015.