IL PRESIDENTE 
del Comitato centrale per l'albo nazionale delle  persone  fisiche  e
giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi 
 
  Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298 recante «Istituzione dell'albo
nazionale  degli  autotrasportatori  di  cose  per  conto  di  terzi,
disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di
tariffe a forcella per  i  trasporti  di  merci  su  strada»  ed,  in
particolare, l'art. 63 che stabilisce le modalita' di versamento  del
contributo per l'iscrizione all'albo; 
  Visto il decreto legislativo  21  novembre  2005,  n.  284  recante
«Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del  Comitato
centrale  per  l'albo  nazionale  degli  autotrasportatori»  ed,   in
particolare, l'art. 9, comma  2  lettera  d)  in  base  al  quale  il
Comitato centrale provvede a determinare la misura delle quote dovute
annualmente dalle imprese di autotrasporto; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2009, n.
123 recante «Regolamento di riorganizzazione  e  funzionamento  della
Consulta generale per  l'autotrasporto  e  per  la  logistica  e  del
Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010,  n.
134 recante «Regolamento contabile del Comitato centrale  per  l'albo
nazionale degli autotrasportatori»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n.  72  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» ed,  in  particolare,
l'art. 6, comma 10; 
  Visto il decreto ministeriale 8 maggio 2018, n. 235 con il quale e'
stato costituito, per la durata di un triennio, il Comitato  centrale
per l'albo nazionale degli autotrasportatori; 
  Considerato che sono in corso le procedure  per  la  ricostituzione
del Comitato centrale ai sensi del decreto legislativo  n.  284/2005,
per come modificato dal decreto-legge n. 121/2021  e  che,  pertanto,
nelle more della definizione della  nuova  composizione  il  Comitato
centrale  puo'  adottare  esclusivamente  gli   atti   di   ordinaria
amministrazione,  nonche'  gli  atti  urgenti  e  indifferibili   con
indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilita'; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  2
settembre 2020, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2020,
al n. 3323, con il quale e' stato conferito al dott. Enrico  Finocchi
l'incarico dirigenziale di livello dirigenziale generale di direzione
del Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori; 
  Considerato che: 
    occorre stabilire la misura delle quote dovute dalle  imprese  di
autotrasporto al fine di provvedere per l'anno 2022 alle spese per il
funzionamento del Comitato centrale e per l'integrale adempimento  di
tutte le competenze  e  funzioni  attribuite  anche  dalle  leggi  di
stabilita' 2014 e 2015; 
    la  misura  delle  suddette  quote  deve  essere  determinata  in
relazione al numero, al tipo ed alla portata dei veicoli posseduti; 
    il numero dei veicoli destinati al trasporto di cose per conto di
terzi,  comprensivo  di   trattori   e   rimorchi,   attualmente   in
circolazione sul territorio nazionale, risulta pari a 660.554; 
  Ritenuto, nelle more della definizione della nuova composizione del
Comitato centrale, di dover confermare, per  l'anno  2022,  l'importo
delle quote nella misura stabilita per l'anno 2021; 
  Ritenuto di dover confermare per l'anno  2022  la  possibilita'  di
procedere al versamento del contributo di iscrizione con le  seguenti
modalita' alternative  entrambe  attivabili  nella  apposita  sezione
«Pagamento Quote»  presente  sul  sito  www.alboautotrasporto.it  per
l'importo ivi visualizzabile relativo all'anno 2022  o  ad  eventuali
annualita' pregresse non corrisposte, da accreditarsi  sul  conto  n.
34171009, intestato al Comitato centrale e seguendo le istruzioni  in
esso reperibili: 
    a)   direttamente   online,   attraverso   l'apposita    funzione
informatica ove sara' possibile pagare tramite carta di credito Visa,
Mastercard, carta prepagata  PostePay  o  Poste  Pay  Impresa,  conto
corrente BancoPosta online; 
    b) tramite bollettino  postale  cartaceo  precompilato,  generato
automaticamente dalla funzione informatica con l'importo  dovuto  che
l'impresa iscritta dovra'  stampare  e  pagare  presso  un  qualsiasi
ufficio postale. 
  Ritenuto di dover adottare la presente delibera in via  di  urgenza
in quanto l'art. 63 della sopracitata legge n.  298/1974  prevede  di
stabilire la misura annuale del contributo entro  il  31  ottobre  di
ciascun anno e, di sottoporre la stessa a ratifica nella prima seduta
utile del ricostituendo Comitato centrale; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Entro  il  31  dicembre  2021,  le  imprese  iscritte  all'albo
nazionale degli autotrasportatori, alla data del  31  dicembre  2021,
debbono corrispondere,  per  l'annualita'  2022,  la  quota  prevista
dall'art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298 e dall'art. 9, comma 2
lettera d) del decreto legislativo 21 novembre  2005,  n.  284  nella
misura determinata ai sensi del successivo art. 2. 
  2. Il versamento della quota deve essere effettuato con le seguenti
modalita' alternative  entrambe  attivabili  nella  apposita  sezione
«Pagamento Quote»  presente  sul  sito  www.alboautotrasporto.it  per
l'importo ivi visualizzabile relativo all'anno 2022  o  ad  eventuali
annualita' pregresse non corrisposte, da accreditarsi  sul  conto  n.
34171009, intestato al Comitato centrale e seguendo le istruzioni  in
esso reperibili: 
    a)   direttamente   online,   attraverso   l'apposita    funzione
informatica ove sara' possibile pagare tramite carta di credito Visa,
Mastercard, carta prepagata  PostePay  o  Poste  Pay  Impresa,  conto
corrente BancoPosta online; 
    b) tramite bollettino  postale  cartaceo  precompilato,  generato
automaticamente dalla funzione informatica con l'importo dovuto,  che
l'impresa iscritta dovra'  stampare  e  pagare  presso  un  qualsiasi
Ufficio postale. 
  3. Qualora il versamento non venga effettuato entro il  termine  di
cui al primo  comma,  l'iscrizione  all'albo  sara'  sospesa  con  la
procedura prevista dall'art. 19, punto 3 della legge 6  giugno  1974,
n. 298.