IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
                            di intesa con 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 1º marzo  2021,  n.  22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che
ha  ridenominato  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica; 
  Visto  l'art.  7  del  decreto-legge  14  ottobre  2019,  n.   111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.  141,
recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla
direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga  del  termine
di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,
n. 229» ed, in particolare, il  comma  1  secondo  cui  «Al  fine  di
ridurre  la  produzione  di   rifiuti   e   contenere   gli   effetti
climalteranti, agli esercenti commerciali di vicinato e  di  media  e
grande struttura di cui all'art. 4, comma 1, lettere d), e) ed f) del
decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  114,  che  attrezzano  spazi
dedicati  alla  vendita  ai  consumatori  di  prodotti  alimentari  e
detergenti, sfusi o alla spina, o per l'apertura di nuovi negozi  che
prevedano  esclusivamente   la   vendita   di   prodotti   sfusi   e'
riconosciuto, in via sperimentale, un contributo  economico  a  fondo
perduto pari alla  spesa  sostenuta  e  documentata  per  un  importo
massimo di euro  5.000  ciascuno,  corrisposto  secondo  l'ordine  di
presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 20
milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni  2020  e  2021,  sino  ad
esaurimento delle predette risorse e a condizione che il  contenitore
offerto dall'esercente sia riutilizzabile  e  rispetti  la  normativa
vigente in materia di materiali a contatto con alimenti» e  il  comma
1-bis ai  sensi  del  quale  «Ai  clienti  e'  consentito  utilizzare
contenitori propri purche' riutilizzabili, puliti e  idonei  per  uso
alimentare. L'esercente  puo'  rifiutare  l'uso  di  contenitori  che
ritenga igienicamente non idonei»; 
  Visto l'art. 7,  comma  2,  del  decreto-legge  n.  111  del  2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019 secondo il
quale «Con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del  mare,  d'intesa  con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico e sentita la Conferenza  unificata,  entro  il  termine  di
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono fissate le modalita' per l'ottenimento  del  contributo  nonche'
per la verifica dello svolgimento dell'attivita' di  vendita  per  un
periodo minimo di tre anni a pena di revoca del contributo»; 
  Visto l'art. 7,  comma  3,  del  decreto-legge  n.  111  del  2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141  del  2019  secondo
cui «Agli oneri derivanti dall'attuazione del  comma  1,  pari  a  20
milioni di euro per ciascuno degli anni  2020  e  2021,  si  provvede
mediante riduzione delle  proiezioni  dello  stanziamento  del  fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»; 
  Visto l'art. 7,  comma  4,  del  decreto-legge  n.  111  del  2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019  ai  sensi
del quale «Le disposizioni di cui al presente articolo  si  applicano
nel rispetto delle condizioni e dei limiti del  regolamento  (UE)  n.
1407/2013  della  Commissione,  del  18   dicembre   2013,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» nel settore agricolo; 
  Visto l'art. 7,  comma  5,  del  decreto-legge  n.  111  del  2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141  del  2019  secondo
cui «Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445 e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 46
e  47  concernenti  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazione  e
dell'atto di notorieta'; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
  Visto l'art.  4,  comma  1,  lettere  d),  e)  ed  f)  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che definiscono,  rispettivamente,
l'estensione della superficie di vendita degli  esercizi  commerciali
di vicinato, di media e grande struttura; 
  Acquisita  l'intesa  del   Ministro   dello   sviluppo   economico,
comunicata con nota protocollo n. 15453 del 16 luglio 2021; 
  Visto il parere della Conferenza unificata  espresso  nella  seduta
del 4 agosto 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Finalita' ed oggetto 
 
  1.  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  7,  comma  2,   del
decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il presente  decreto  definisce
le modalita' per l'ottenimento del contributo di cui al comma 1 della
medesima disposizione, nonche'  per  la  verifica  dello  svolgimento
dell'attivita' di vendita per un periodo minimo di tre anni,  a  pena
di revoca del contributo.