IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA di intesa con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 1º marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica; Visto l'art. 7 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229» ed, in particolare, il comma 1 secondo cui «Al fine di ridurre la produzione di rifiuti e contenere gli effetti climalteranti, agli esercenti commerciali di vicinato e di media e grande struttura di cui all'art. 4, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, o per l'apertura di nuovi negozi che prevedano esclusivamente la vendita di prodotti sfusi e' riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico a fondo perduto pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di euro 5.000 ciascuno, corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, sino ad esaurimento delle predette risorse e a condizione che il contenitore offerto dall'esercente sia riutilizzabile e rispetti la normativa vigente in materia di materiali a contatto con alimenti» e il comma 1-bis ai sensi del quale «Ai clienti e' consentito utilizzare contenitori propri purche' riutilizzabili, puliti e idonei per uso alimentare. L'esercente puo' rifiutare l'uso di contenitori che ritenga igienicamente non idonei»; Visto l'art. 7, comma 2, del decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019 secondo il quale «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fissate le modalita' per l'ottenimento del contributo nonche' per la verifica dello svolgimento dell'attivita' di vendita per un periodo minimo di tre anni a pena di revoca del contributo»; Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019 secondo cui «Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»; Visto l'art. 7, comma 4, del decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019 ai sensi del quale «Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"»; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; Visto l'art. 7, comma 5, del decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019 secondo cui «Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 46 e 47 concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta'; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; Visto l'art. 4, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che definiscono, rispettivamente, l'estensione della superficie di vendita degli esercizi commerciali di vicinato, di media e grande struttura; Acquisita l'intesa del Ministro dello sviluppo economico, comunicata con nota protocollo n. 15453 del 16 luglio 2021; Visto il parere della Conferenza unificata espresso nella seduta del 4 agosto 2021; Decreta: Art. 1 Finalita' ed oggetto 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 2, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il presente decreto definisce le modalita' per l'ottenimento del contributo di cui al comma 1 della medesima disposizione, nonche' per la verifica dello svolgimento dell'attivita' di vendita per un periodo minimo di tre anni, a pena di revoca del contributo.