Art. 2 Ambito di applicazione 1. Il contributo economico a fondo perduto di cui all'art. 1 e' riconosciuto, in via sperimentale, agli esercenti commerciali di vicinato e a quelli di media e di grande struttura, di cui all'art. 4, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, nonche' all'apertura di nuovi negozi destinati esclusivamente alla vendita di prodotti sfusi. 2. L'esercente puo' promuovere il riutilizzo dello stesso contenitore per gli acquisti successivi al primo attraverso il sistema cauzionale.