Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il contributo economico a fondo perduto di  cui  all'art.  1  e'
riconosciuto, in via  sperimentale,  agli  esercenti  commerciali  di
vicinato e a quelli di media e di grande struttura, di  cui  all'art.
4, comma 1, lettere d), e) ed f) del  decreto  legislativo  31  marzo
1998,  n.  114,  che  attrezzano  spazi  dedicati  alla  vendita   ai
consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla  spina,
nonche' all'apertura di nuovi negozi  destinati  esclusivamente  alla
vendita di prodotti sfusi. 
  2.  L'esercente  puo'  promuovere  il   riutilizzo   dello   stesso
contenitore per  gli  acquisti  successivi  al  primo  attraverso  il
sistema cauzionale.