Art. 3 
 
                      Agevolazione concedibile 
 
  1. Il contributo economico a  fondo  perduto  di  cui  all'art.  1,
previsto per gli anni 2020 e 2021, e' pari all'ammontare della  spesa
sostenuta nell'anno di riferimento e documentata, per  ciascun  punto
vendita e per un importo massimo di euro 5.000 per ciascun  esercente
commerciale di vicinato e di media e di grande struttura, ovvero  per
l'apertura di nuovi negozi destinati esclusivamente alla  vendita  di
prodotti sfusi, nel rispetto del limite complessivo di 20 milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. 
  2. Per accedere al contributo sono considerate ammissibili le spese
sostenute per l'adeguamento dei locali, quali la progettazione  e  la
realizzazione  del  punto  vendita  o  dello  spazio  dedicato,   per
l'acquisto di attrezzature funzionali alla vendita di prodotti  sfusi
compreso l'arredamento o  allestimento  del  punto  vendita  o  dello
spazio dedicato,  nonche'  per  le  iniziative  di  informazione,  di
comunicazione e di pubblicita' dell'iniziativa. 
  3.  Non  sono  considerate  ammissibili  le  spese  sostenute   per
l'acquisto  o  l'igienizzazione  dei  contenitori  e   dei   prodotti
alimentari e detergenti venduti. 
  4. Circa la documentazione delle spese sostenute, si richiamano  le
disposizioni di cui all'art. 109,  commi  1  e  2,  lettera  a),  del
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
recante il testo unico delle imposte sui redditi. 
  5. L'effettivita' e l'attinenza delle spese  sostenute  risulta  da
apposita  attestazione  rilasciata  dal   presidente   del   collegio
sindacale, ovvero da un revisore legale  iscritto  nel  registro  dei
revisori legali,  o  da  un  professionista  iscritto  nell'albo  dei
dottori commercialisti e degli esperti  contabili,  o  nell'albo  dei
periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero  dal
responsabile del centro di assistenza fiscale. 
  6. Il contributo economico e'  alternativo  e  non  cumulabile,  in
relazione alle medesime voci di spesa, con  ogni  altra  agevolazione
prevista da normativa nazionale o europea.