Art. 3 Agevolazione concedibile 1. Il contributo economico a fondo perduto di cui all'art. 1, previsto per gli anni 2020 e 2021, e' pari all'ammontare della spesa sostenuta nell'anno di riferimento e documentata, per ciascun punto vendita e per un importo massimo di euro 5.000 per ciascun esercente commerciale di vicinato e di media e di grande struttura, ovvero per l'apertura di nuovi negozi destinati esclusivamente alla vendita di prodotti sfusi, nel rispetto del limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. 2. Per accedere al contributo sono considerate ammissibili le spese sostenute per l'adeguamento dei locali, quali la progettazione e la realizzazione del punto vendita o dello spazio dedicato, per l'acquisto di attrezzature funzionali alla vendita di prodotti sfusi compreso l'arredamento o allestimento del punto vendita o dello spazio dedicato, nonche' per le iniziative di informazione, di comunicazione e di pubblicita' dell'iniziativa. 3. Non sono considerate ammissibili le spese sostenute per l'acquisto o l'igienizzazione dei contenitori e dei prodotti alimentari e detergenti venduti. 4. Circa la documentazione delle spese sostenute, si richiamano le disposizioni di cui all'art. 109, commi 1 e 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi. 5. L'effettivita' e l'attinenza delle spese sostenute risulta da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. 6. Il contributo economico e' alternativo e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale o europea.