Art. 4 
 
                     Procedura di riconoscimento 
                      del contributo economico 
 
  1. Ai fini del riconoscimento  del  contributo  economico  a  fondo
perduto di cui al presente decreto in relazione alle spese  sostenute
nel 2020 e nel 2021, le imprese  interessate,  tramite  accesso  alla
piattaforma informatica resa disponibile sul sito: www.minambiente.it
presentano  apposita  richiesta  al   Ministero   della   transizione
ecologica entro i seguenti termini: 
    in relazione alle spese sostenute nel 2020, entro sessanta giorni
dalla data di comunicazione dell'avvenuta attivazione della  suddetta
piattaforma nella sezione news dello stesso sito istituzionale; 
    in relazione alle spese sostenute nel 2021, entro  il  30  aprile
2022. 
  2. La domanda di cui al comma 1, resa  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445  e  firmata
digitalmente  dall'interessato  in  formato   PAdES   (PDF   Advanced
Electronic Signatures) riporta: 
    a)  i  dati  anagrafici,  la  tipologia   di   esercente   e   la
dichiarazione della sussistenza dei  requisiti  di  cui  all'art.  4,
comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto legislativo 31 marzo  1998,
n. 114; 
    b) la finalita'  della  spesa  sostenuta  rientrante  tra  quelle
ammissibili; 
    c) l'ammontare del contributo economico richiesto; 
    d) la dichiarazione di non usufruire delle  agevolazioni  di  cui
all'art. 3, comma 5, per le medesime voci di spesa e di rispettare le
condizioni e i limiti degli aiuti «de minimis»; 
    e) l'impiego di contenitori utilizzati e se  sono  riutilizzabili
ai sensi dell'art. 218, lettera e) del decreto legislativo  3  aprile
2006, n. 152, nonche' la dichiarazione che gli stessi,  se  impiegati
per prodotti alimentari, rispettano, laddove previsto,  la  normativa
vigente in materia di materiali a contatto con alimenti. 
  3. La domanda di cui al comma 1 e' corredata, a pena di esclusione,
dalla copia del documento di identita'  in  corso  di  validita'  del
richiedente, del codice fiscale e delle fatture o ricevute attestanti
la  spesa  oggetto   della   richiesta,   nonche'   dall'attestazione
dell'effettivita' e  dell'attinenza  delle  spese  sostenute  di  cui
all'art. 3, commi 4 e 5. 
  4. Il contributo economico a fondo perduto e' riconosciuto da parte
del  Ministero  della  transizione  ecologica,  previa  verifica  del
rispetto dei requisiti previsti, secondo  l'ordine  di  presentazione
delle domande e sino all'esaurimento delle risorse di cui all'art. 3,
comma 1. 
  5. Entro novanta giorni dalla data di presentazione  delle  domande
di cui al comma 1, il Ministero della transizione ecologica  comunica
il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione  e,  nel  primo
caso, l'importo del contributo effettivamente spettante.