Art. 4 Procedura di riconoscimento del contributo economico 1. Ai fini del riconoscimento del contributo economico a fondo perduto di cui al presente decreto in relazione alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, le imprese interessate, tramite accesso alla piattaforma informatica resa disponibile sul sito: www.minambiente.it presentano apposita richiesta al Ministero della transizione ecologica entro i seguenti termini: in relazione alle spese sostenute nel 2020, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta attivazione della suddetta piattaforma nella sezione news dello stesso sito istituzionale; in relazione alle spese sostenute nel 2021, entro il 30 aprile 2022. 2. La domanda di cui al comma 1, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e firmata digitalmente dall'interessato in formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) riporta: a) i dati anagrafici, la tipologia di esercente e la dichiarazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; b) la finalita' della spesa sostenuta rientrante tra quelle ammissibili; c) l'ammontare del contributo economico richiesto; d) la dichiarazione di non usufruire delle agevolazioni di cui all'art. 3, comma 5, per le medesime voci di spesa e di rispettare le condizioni e i limiti degli aiuti «de minimis»; e) l'impiego di contenitori utilizzati e se sono riutilizzabili ai sensi dell'art. 218, lettera e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' la dichiarazione che gli stessi, se impiegati per prodotti alimentari, rispettano, laddove previsto, la normativa vigente in materia di materiali a contatto con alimenti. 3. La domanda di cui al comma 1 e' corredata, a pena di esclusione, dalla copia del documento di identita' in corso di validita' del richiedente, del codice fiscale e delle fatture o ricevute attestanti la spesa oggetto della richiesta, nonche' dall'attestazione dell'effettivita' e dell'attinenza delle spese sostenute di cui all'art. 3, commi 4 e 5. 4. Il contributo economico a fondo perduto e' riconosciuto da parte del Ministero della transizione ecologica, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti, secondo l'ordine di presentazione delle domande e sino all'esaurimento delle risorse di cui all'art. 3, comma 1. 5. Entro novanta giorni dalla data di presentazione delle domande di cui al comma 1, il Ministero della transizione ecologica comunica il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del contributo effettivamente spettante.