Art. 5 Monitoraggio del contributo economico concesso 1. La durata dell'attivita' di vendita, dalla concessione del contributo, non deve essere inferiore ai tre anni. 2. Ai fini del mantenimento del contributo economico a fondo perduto, di cui al presente decreto, i beneficiari presentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno e per i successivi tre anni dalla concessione del contributo, al Ministero della transizione ecologica una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del decreto ai sensi del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante piattaforma informatica disponibile sul sito: www.minambiente.it