Art. 5 
 
           Monitoraggio del contributo economico concesso 
 
  1. La durata  dell'attivita'  di  vendita,  dalla  concessione  del
contributo, non deve essere inferiore ai tre anni. 
  2. Ai fini  del  mantenimento  del  contributo  economico  a  fondo
perduto, di cui al presente decreto, i beneficiari presentano,  entro
il 31 gennaio di ciascun anno e  per  i  successivi  tre  anni  dalla
concessione del contributo, al Ministero della transizione  ecologica
una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del  decreto  ai  sensi
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  mediante
piattaforma informatica disponibile sul sito: www.minambiente.it