Art. 2 Beneficiari del bonus idrico 1. Possono beneficiare del bonus idrico le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, titolari del diritto di proprieta' o di altro diritto reale, nonche' di diritti personali di godimento gia' registrati alla data di presentazione dell'istanza, su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su singole unita' immobiliari, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua. 2. In caso di cointestatari o titolari di diritto reale o personale di godimento, e' possibile richiedere il bonus solo previa dichiarazione di avvenuta comunicazione al proprietario/comproprietario dell'immobile della volonta' di fruirne, da allegare alla domanda da inserire sulla piattaforma. La domanda puo' essere presentata per un solo immobile, per una sola volta e da un solo cointestatario/titolare di diritto reale o personale di godimento.