Art. 2 
 
                    Beneficiari del bonus idrico 
 
  1.  Possono  beneficiare  del  bonus  idrico  le  persone   fisiche
maggiorenni residenti in Italia, titolari del diritto di proprieta' o
di altro diritto reale, nonche' di  diritti  personali  di  godimento
gia' registrati alla data di presentazione dell'istanza,  su  edifici
esistenti,  su  parti  di  edifici  esistenti  o  su  singole  unita'
immobiliari, per interventi  di  sostituzione  di  vasi  sanitari  in
ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di sostituzione  di
apparecchi di  rubinetteria  sanitaria,  soffioni  doccia  e  colonne
doccia  esistenti  con  nuovi  apparecchi  a  limitazione  di  flusso
d'acqua. 
  2. In caso di cointestatari o titolari di diritto reale o personale
di  godimento,  e'  possibile  richiedere  il   bonus   solo   previa
dichiarazione       di        avvenuta        comunicazione        al
proprietario/comproprietario dell'immobile della volonta' di fruirne,
da allegare alla domanda da inserire sulla  piattaforma.  La  domanda
puo' essere presentata per un solo immobile, per una sola volta e  da
un solo cointestatario/titolare  di  diritto  reale  o  personale  di
godimento.