Art. 3 
 
                          Spese ammissibili 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1, commi da 61 al 64, della legge n. 178  del
30 dicembre 2020, a ciascun beneficiario  e'  riconosciuto  un  bonus
idrico al rimborso delle spese sostenute di cui al  successivo  comma
2. 
  2. Sono ammissibili spese per: 
    a) la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari  in  ceramica
con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi
sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie  collegate
e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti; 
    b) la fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori  per
bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso  di
acqua con portata uguale o inferiore  a  6  litri  al  minuto,  e  di
soffioni doccia e colonne doccia  con  valori  di  portata  di  acqua
uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le  eventuali  opere
idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la  dismissione  dei
sistemi preesistenti.