Art. 3 Spese ammissibili 1. Ai sensi dell'art. 1, commi da 61 al 64, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, a ciascun beneficiario e' riconosciuto un bonus idrico al rimborso delle spese sostenute di cui al successivo comma 2. 2. Sono ammissibili spese per: a) la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti; b) la fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.