Art. 4 Procedura di attribuzione del bonus idrico 1. Il bonus puo' essere riconosciuto a ciascun richiedente per un solo immobile e per una sola volta ed e' erogato nelle forme e con le modalita' di cui ai successivi commi. 2. I bonus idrici sono emessi secondo l'ordine temporale di presentazione delle istanze fino ad esaurimento delle risorse di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto. 3. Il bonus idrico non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. 4. Il bonus idrico di cui al presente articolo e' alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale relative alla fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni. 5. Al fine di ottenere il rimborso di cui all'art. 3, i beneficiari presentano istanza registrandosi su una applicazione web, denominata «Piattaforma bonus idrico», di seguito «Piattaforma», accessibile, previa autenticazione, dal sito del Ministero della transizione ecologica. 6. L'identita' dei beneficiari, in relazione ai dati del nome, del cognome e del codice fiscale, e' accertata attraverso SPID, ovvero tramite carta d'identita' elettronica. A tal fine, gli interessati, qualora non ne siano gia' in possesso, richiedono l'attribuzione dell'identita' digitale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2014. 7. All'atto della registrazione, il beneficiario fornisce le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione, rilasciate ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e in conformita' al modello di istanza presente in Piattaforma, con riguardo alle seguenti informazioni: a. nome, cognome, codice fiscale del beneficiario; b. importo della spesa sostenuta, per cui si richiede il rimborso; c. quantita' del bene e specifiche della posa in opera o installazione ai sensi dell'art. 3 comma 2, lettera a) e b); d. specifiche tecniche, per ogni bene sostituito da apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, oltre alla specifica della portata massima d'acqua (in l/min) del prodotto acquistato; e. identificativo catastale dell'immobile (comune, sezione, sezione urbana, foglio, particella, subalterno) per cui e' stata presentata istanza di rimborso; f. dichiarazione di non avere fruito di altre agevolazioni fiscali per la fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni; g. coordinate del conto corrente bancario/postale (Iban) del beneficiario su cui accreditare il rimborso; h. indicazione del titolo giuridico per il quale si richiede il bonus (proprietario, cointestatario, locatario, usufruttuario ecc.); i. attestazione del richiedente ove non proprietario o comproprietario, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, degli estremi del contratto da cui trae titolo; l. attestazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di avvenuta comunicazione al cointestatario/proprietario, identificato altresi' con nome, cognome e codice fiscale, della volonta' di fruire del predetto bonus; 8. All'istanza di rimborso e' allegata copia della fattura elettronica o del documento commerciale di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 dicembre 2016 in cui e' riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito. Per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera valida anche l'emissione di una fattura o di un documento commerciale, attestante l'acquisto del bene di cui all'art. 3, comma 2, del presente decreto, copia del versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, accompagnata da documentazione del venditore idonea a ricondurre la transazione allo specifico prodotto acquistato, come da modello disponibile sulla «Piattaforma». 9. Le istanze di rimborso, correttamente compilate e corredate dalla necessaria documentazione di cui al presente articolo, sono ammesse fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili di cui all'art. 1 comma 3 del presente decreto. 10. Il rimborso e' escluso ove la richiesta risulti incompleta di informazioni e/o degli allegati di cui al presente articolo.