Art. 4 
 
             Procedura di attribuzione del bonus idrico 
 
  1. Il bonus puo' essere riconosciuto a ciascun richiedente  per  un
solo immobile e per una sola volta ed e' erogato nelle forme e con le
modalita' di cui ai successivi commi. 
  2. I  bonus  idrici  sono  emessi  secondo  l'ordine  temporale  di
presentazione delle istanze fino ad esaurimento delle risorse di  cui
all'art. 1, comma 3, del presente decreto. 
  3.  Il  bonus  idrico  non  costituisce  reddito   imponibile   del
beneficiario  e  non  rileva  ai  fini   del   computo   del   valore
dell'indicatore della situazione economica equivalente. 
  4. Il bonus idrico di cui al presente articolo e' alternativo e non
cumulabile,  in  relazione  a  medesime  voci  di  spesa,  con  altre
agevolazioni di natura fiscale relative alla fornitura, posa in opera
e installazione dei medesimi beni. 
  5. Al fine di ottenere il rimborso di cui all'art. 3, i beneficiari
presentano istanza registrandosi su una applicazione web,  denominata
«Piattaforma bonus idrico», di  seguito  «Piattaforma»,  accessibile,
previa autenticazione,  dal  sito  del  Ministero  della  transizione
ecologica. 
  6. L'identita' dei beneficiari, in relazione ai dati del nome,  del
cognome e del codice fiscale, e' accertata  attraverso  SPID,  ovvero
tramite carta d'identita' elettronica. A tal fine,  gli  interessati,
qualora non ne siano  gia'  in  possesso,  richiedono  l'attribuzione
dell'identita' digitale ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2014. 
  7.  All'atto  della  registrazione,  il  beneficiario  fornisce  le
necessarie   dichiarazioni   sostitutive    di    autocertificazione,
rilasciate ai sensi dell'art. 47 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e in conformita'  al  modello  di
istanza  presente  in  Piattaforma,  con   riguardo   alle   seguenti
informazioni: 
    a. nome, cognome, codice fiscale del beneficiario; 
    b.  importo  della  spesa  sostenuta,  per  cui  si  richiede  il
rimborso; 
    c. quantita'  del  bene  e  specifiche  della  posa  in  opera  o
installazione ai sensi dell'art. 3 comma 2, lettera a) e b); 
    d. specifiche tecniche, per ogni bene sostituito da apparecchi  a
limitazione di flusso d'acqua, oltre  alla  specifica  della  portata
massima d'acqua (in l/min) del prodotto acquistato; 
    e.  identificativo  catastale  dell'immobile  (comune,   sezione,
sezione urbana, foglio, particella,  subalterno)  per  cui  e'  stata
presentata istanza di rimborso; 
    f. dichiarazione  di  non  avere  fruito  di  altre  agevolazioni
fiscali per la fornitura, posa in opera e installazione dei  medesimi
beni; 
    g. coordinate del  conto  corrente  bancario/postale  (Iban)  del
beneficiario su cui accreditare il rimborso; 
    h. indicazione del titolo giuridico per il quale si  richiede  il
bonus (proprietario, cointestatario, locatario, usufruttuario ecc.); 
    i.  attestazione  del  richiedente   ove   non   proprietario   o
comproprietario, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, degli estremi del contratto da cui trae titolo; 
    l. attestazione,  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   n.    445/2000,    di    avvenuta    comunicazione    al
cointestatario/proprietario, identificato altresi' con nome,  cognome
e codice fiscale, della volonta' di fruire del predetto bonus; 
  8.  All'istanza  di  rimborso  e'  allegata  copia  della   fattura
elettronica o  del  documento  commerciale  di  cui  al  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 7  dicembre  2016  in  cui  e'
riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.  Per
i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica,  si  considera
valida  anche  l'emissione  di  una  fattura  o   di   un   documento
commerciale, attestante l'acquisto del bene di cui all'art. 3,  comma
2, del presente decreto, copia  del  versamento  bancario  o  postale
ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23  del
decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.   241,   accompagnata   da
documentazione del venditore idonea a ricondurre la transazione  allo
specifico prodotto acquistato,  come  da  modello  disponibile  sulla
«Piattaforma». 
  9. Le istanze di  rimborso,  correttamente  compilate  e  corredate
dalla necessaria documentazione di cui  al  presente  articolo,  sono
ammesse fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili  di
cui all'art. 1 comma 3 del presente decreto. 
  10. Il rimborso e' escluso ove la richiesta risulti  incompleta  di
informazioni e/o degli allegati di cui al presente articolo.