Art. 5 Soggetti attuatori 1. L'Amministrazione responsabile per l'attuazione del presente decreto e' il Ministero della transizione ecologica che si avvale di: a) SOGEI - Societa' generale d'informatica S.p.a. per lo sviluppo e la gestione della Piattaforma di cui all'art. 4, per le verifiche di cui al comma 4 del presente articolo e per le attivita' di controllo di cui all'art. 7; b) CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. per la gestione delle attivita' di liquidazione di cui all'art. 4 del presente decreto, in esito alla comunicazione delle positive verifiche effettuate dalla societa' SOGEI. 2. Le attivita' necessarie ai fini del monitoraggio di cui all'art. 6 possono essere realizzate attraverso il ricorso alle societa' in house del Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 e qualora comportino il trattamento dei dati personali devono tener conto dei principi di minimizzazione, limitazione della conservazione, integrita' e riservatezza di cui all'art. 5 del regolamento (UE) 2016/679. 3. Per le attivita' di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della transizione ecologica si avvale delle risorse disponibili sul capitolo di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto, nel limite massimo del 2%, previa stipula di apposite convenzioni con le societa' interessate. 4. Per le verifiche dei dati riportati nell'istanza di rimborso di cui all'art. 4, comma 7, lettera a) e) ed i) da effettuarsi per il tramite di SOGEI S.p.a., il Ministero della transizione ecologica si avvale dei dati messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Per le verifiche di congruita' delle caratteristiche tecniche di cui ai restanti punti dell'art. 4 comma 7, da effettuarsi per il tramite di SOGEI S.p.a., il Ministero della transizione ecologica si avvale dei dati inseriti e caricati sulla piattaforma dai beneficiari. A tal fine, le predette amministrazioni integrano gli accordi di cooperazione informatica e per la consultazione delle banche dati catastali vigenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da attuarsi nel rispetto dei principi di minimizzazione, limitazione della conservazione, integrita' e riservatezza di cui all'art. 5 del regolamento (UE) 2016/679. 5. Il Ministero della transizione ecologica realizza ogni altra iniziativa finalizzata a garantire la fruibilita' semplificata del bonus idrico con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.