Art. 5 
 
                         Soggetti attuatori 
 
  1. L'Amministrazione responsabile  per  l'attuazione  del  presente
decreto e' il Ministero della transizione ecologica che si avvale di: 
    a) SOGEI - Societa' generale d'informatica S.p.a. per lo sviluppo
e la gestione della Piattaforma di cui all'art. 4, per  le  verifiche
di cui al comma 4  del  presente  articolo  e  per  le  attivita'  di
controllo di cui all'art. 7; 
    b) CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi  pubblici  S.p.a.
per la gestione delle attivita' di liquidazione di cui all'art. 4 del
presente  decreto,  in  esito  alla  comunicazione   delle   positive
verifiche effettuate dalla societa' SOGEI. 
  2. Le attivita' necessarie ai fini del monitoraggio di cui all'art.
6 possono essere realizzate attraverso il ricorso  alle  societa'  in
house del Ministero della transizione ecologica, ai  sensi  dell'art.
19, comma 5, del decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78  e  qualora
comportino il trattamento dei dati personali devono tener  conto  dei
principi  di   minimizzazione,   limitazione   della   conservazione,
integrita' e riservatezza di cui  all'art.  5  del  regolamento  (UE)
2016/679. 
  3. Per le attivita' di cui ai commi  1  e  2,  il  Ministero  della
transizione  ecologica  si  avvale  delle  risorse  disponibili   sul
capitolo di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto, nel limite
massimo del  2%,  previa  stipula  di  apposite  convenzioni  con  le
societa' interessate. 
  4. Per le verifiche dei dati riportati nell'istanza di rimborso  di
cui all'art. 4, comma 7, lettera a) e) ed i) da  effettuarsi  per  il
tramite di SOGEI S.p.a., il Ministero della transizione ecologica  si
avvale dei dati messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.  Per
le verifiche di congruita' delle caratteristiche tecniche di  cui  ai
restanti punti dell'art. 4 comma 7, da effettuarsi per il tramite  di
SOGEI S.p.a., il Ministero della transizione ecologica si avvale  dei
dati inseriti e caricati sulla piattaforma  dai  beneficiari.  A  tal
fine,  le  predette  amministrazioni   integrano   gli   accordi   di
cooperazione informatica e per la  consultazione  delle  banche  dati
catastali vigenti, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza  pubblica,  da  attuarsi  nel  rispetto   dei   principi   di
minimizzazione,  limitazione  della   conservazione,   integrita'   e
riservatezza di cui all'art. 5 del regolamento (UE) 2016/679. 
  5. Il Ministero della transizione  ecologica  realizza  ogni  altra
iniziativa finalizzata a garantire la  fruibilita'  semplificata  del
bonus  idrico  con  le  risorse  umane,  strumentali  e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica.