Art. 6 
 
                            Monitoraggio 
 
  1.  Il  Ministero   della   transizione   ecologica   effettua   il
monitoraggio del programma di erogazione  del  bonus  idrico  tenendo
conto   dei   principi   di   minimizzazione,    limitazione    della
conservazione, integrita'  e  riservatezza  di  cui  all'art.  5  del
regolamento (UE) 2016/679. 
  2. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  il  Ministero  della
transizione ecologica puo' avvalersi dei soggetti  attuatori  di  cui
all'art.  5,  comma  2,  i  quali,  tra  l'altro,  su  richiesta  del
Ministero, elaborano  un  rapporto  dettagliato  sulla  tipologia  di
prodotti sostituiti anche sulla ripartizione territoriale.