Art. 6 Monitoraggio 1. Il Ministero della transizione ecologica effettua il monitoraggio del programma di erogazione del bonus idrico tenendo conto dei principi di minimizzazione, limitazione della conservazione, integrita' e riservatezza di cui all'art. 5 del regolamento (UE) 2016/679. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero della transizione ecologica puo' avvalersi dei soggetti attuatori di cui all'art. 5, comma 2, i quali, tra l'altro, su richiesta del Ministero, elaborano un rapporto dettagliato sulla tipologia di prodotti sostituiti anche sulla ripartizione territoriale.