Art. 7 Controlli e sanzioni 1. Il Ministero della transizione ecologica vigila, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sul corretto funzionamento dell'erogazione del bonus e interviene, anche su segnalazione da parte di SOGEI, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle norme del presente decreto, per la revoca e il recupero del beneficio erogato, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente. A tal fine il Ministero della transizione ecologica puo' stipulare convenzioni non onerose con altre pubbliche amministrazioni aventi compiti ispettivi e di controllo.