Art. 7 
 
                        Controlli e sanzioni 
 
  1. Il Ministero della transizione ecologica vigila, con le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica,  sul
corretto funzionamento dell'erogazione del bonus e interviene,  anche
su segnalazione da parte di SOGEI, in caso di eventuali usi  difformi
o di violazioni delle norme del presente decreto, per la revoca e  il
recupero del beneficio erogato, fatte  salve  le  ulteriori  sanzioni
previste dalla normativa vigente.  A  tal  fine  il  Ministero  della
transizione ecologica puo'  stipulare  convenzioni  non  onerose  con
altre  pubbliche  amministrazioni  aventi  compiti  ispettivi  e   di
controllo.