Art. 8 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
  1. Il Ministero della transizione ecologica assicura il trattamento
dei  dati  personali  ai  sensi  della   normativa   vigente,   anche
avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 5, commi 1 e  2  e
limitandolo   alla   sola   realizzazione   dei   compiti   attinenti
all'attribuzione del bonus idrico istituito dall'art. 1, ai commi  da
61 al 64 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020. Il Ministero  della
transizione ecologica assicura che il trattamento dei dati  personali
avvenga nel rispetto della  normativa  vigente  con  riferimento,  in
particolare, alle misure che devono essere adottate per assicurare il
rispetto dei principio di liceita',  correttezza  e  trasparenza  nei
confronti  degli  interessati,  di  minimizzazione  e  integrita'   e
riservatezza  di  cui  all'art.  5  del  regolamento  (UE)  2016/679,
limitandolo   alla   sola   realizzazione   dei   compiti   attinenti
all'attribuzione del  contributo  e  ai  successivi  controlli  sulla
relativa erogazione. 
  2. SOGEI, CONSAP e gli enti in house di cui all'art. 5, commi  1  e
2, sono responsabili del trattamento dei dati personali relativi alle
attivita' di rispettiva pertinenza che il Ministero della transizione
ecologica, in qualita' di titolare del trattamento, richiede ai  fini
dell'erogazione del beneficio. A tal fine, nelle convenzioni  di  cui
all'art. 5, in conformita' all'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679,
sono  individuate  le  misure  tecniche  e  organizzative  volte   ad
assicurare un adeguato livello di sicurezza con riferimento ai rischi
derivanti dalla distruzione, dalla  perdita,  dalla  modifica,  dalla
divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in  modo  accidentale  o
illegale, a dati personali, nel rispetto dell'art. 32 del regolamento
(UE) 2016/679, nonche' le modalita'  e  tempi  di  conservazioni  dei
dati. 
  3. In ogni caso, i dati trattati  per  l'erogazione  del  bonus  ai
sensi del presente decreto, sono  conservati  dal  Ministero  per  il
tempo  strettamente  necessario  allo  svolgimento  delle   attivita'
connesse all'attuazione del presente decreto e fino alla  definizione
di eventuali contenziosi.