Art. 9 Norme finanziarie 1. Il riconoscimento dei benefici previsti dal presente decreto avviene nei limiti delle risorse disponibili sul fondo di cui all'art. 1 comma 3, del presente decreto. 2. L'erogazione dei bonus idrici e' in ogni caso subordinata alla effettiva disponibilita' delle risorse finanziarie sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica. 3. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 1, anche tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 5, SOGEI provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal programma di erogazione del bonus idrico e trasmette al Ministero della transizione ecologica e a CONSAP, entro il giorno quindici di ciascun mese, la rendicontazione riferita alla mensilita' precedente, dei rimborsi erogati ai sensi dell'art. 4 e dei relativi oneri. In caso di esaurimento delle risorse disponibili il Ministero della transizione ecologica, su segnalazione da parte di SOGEI, ne da' immediata comunicazione attraverso la Piattaforma di cui all'art. 4 e non procede a ulteriori attribuzioni del beneficio di cui all'art. 3. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonche' sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica con le relative indicazioni operative. Roma, 27 settembre 2021 Il Ministro: Cingolani Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 2850