Art. 9 
 
                          Norme finanziarie 
 
  1. Il riconoscimento dei benefici  previsti  dal  presente  decreto
avviene nei  limiti  delle  risorse  disponibili  sul  fondo  di  cui
all'art. 1 comma 3, del presente decreto. 
  2. L'erogazione dei bonus idrici e' in ogni caso  subordinata  alla
effettiva disponibilita' delle  risorse  finanziarie  sul  pertinente
capitolo dello stato di previsione del  Ministero  della  transizione
ecologica. 
  3. Ai fini del rispetto del limite di  spesa  di  cui  all'art.  1,
anche tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 5, SOGEI provvede
al monitoraggio degli oneri derivanti dal programma di erogazione del
bonus idrico e trasmette al Ministero della transizione ecologica e a
CONSAP, entro il giorno quindici di ciascun mese, la  rendicontazione
riferita alla mensilita' precedente, dei rimborsi  erogati  ai  sensi
dell'art. 4 e dei  relativi  oneri.  In  caso  di  esaurimento  delle
risorse disponibili il  Ministero  della  transizione  ecologica,  su
segnalazione da  parte  di  SOGEI,  ne  da'  immediata  comunicazione
attraverso la Piattaforma di cui all'art. 4 e non procede a ulteriori
attribuzioni del beneficio di cui all'art. 3. 
  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana  nonche'  sul  sito  istituzionale   del   Ministero   della
transizione ecologica con le relative indicazioni operative. 
    Roma, 27 settembre 2021 
 
                                               Il Ministro: Cingolani 

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela  del
territorio e del mare, n. 2850