IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 2, 13 e 14  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni recante:
«Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli  stupefacenti
e sostanze psicotrope, di  prevenzione,  cura  e  riabilitazione  dei
relativi stati di tossicodipendenza», di  seguito  denominato  «Testo
unico»; 
  Vista la classificazione del testo  unico  relativa  alle  sostanze
stupefacenti e psicotrope, suddivise  in  cinque  tabelle  denominate
«Tabella I, II, III e IV e Tabella dei medicinali; 
  Considerato che nelle predette Tabelle I,  II,  III  e  IV  trovano
collocazione le sostanze con  potere  tossicomanigeno  e  oggetto  di
abuso in ordine decrescente di potenziale di  abuso  e  capacita'  di
indurre dipendenza, in conformita' ai criteri per la formazione delle
Tabelle di cui al citato art. 14 del testo unico; 
  Visto,  in  particolare,  l'articolo14,   comma   1,   lettera   a)
concernente i criteri di formazione della Tabella I; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  13  marzo   2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del  30  marzo
2020, n. 85, relativo all'inserimento nella Tabella I del testo unico
della sostanza bromadolina/U4793e; 
  Tenuto conto delle note pervenute nel  secondo  semestre  dell'anno
2020 da parte dell'Unita' di coordinamento del Sistema  nazionale  di
allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza
del Consiglio dei ministri,  concernenti  le  segnalazioni  di  nuove
molecole,  identificate  per  la  prima  volta  in  Europa,  tra  cui
carbonil-bromadolo, AP-238, O-AMKD, 3F-PCP, Cumil-BC-HpMeGaClone-221,
4F-ABINACA,     3F-N-etilesedrone,     3-clorocatinone,     trasmesse
dall'osservatorio  europeo  sulle  droghe  e   le   tossicodipendenze
(EMCDDA) al Punto Focale italiano  nel  periodo  ottobre  -  novembre
2020,  nonche'  dell'informativa   sul   sequestro   della   sostanza
5F-JWH-398 effettuato in Italia nel mese di ottobre 2020; 
  Considerato che le  sostanze  carbonil-bromadolo,  AP-238,  O-AMKD,
3F-PCP sono riconducibili per struttura  a  molecole  presenti  nella
Tabella I di cui al testo unico; 
  Considerato che le sostanze Cumil-BC-HpMeGaClone-221  e  4F-ABINACA
appartengono alla classe dei cannabinoidi sintetici e risultano  gia'
sotto controllo in Italia, in quanto inserite  nella  Tabella  I  del
testo unico, rispettivamente tra gli analoghi di struttura  derivanti
da indol-3-carbossamide e tra gli analoghi di struttura derivanti  da
indazol-3-carbossamide, senza essere denominate specificamente; 
  Considerato che le  sostanze  3F-N-etilesedrone  e  3-clorocatinone
appartengono alla classe dei  catinoni  sintetici  e  risultano  gia'
sotto controllo in Italia, in quanto inserite  nella  Tabella  I  del
testo  unico   tra   gli   analoghi   di   struttura   derivanti   da
2-amino-1-fenil-1-propanone, senza essere denominate specificamente; 
  Tenuto conto che le sostanze Cumil-BC-HpMeGaClone-221,  4F-ABINACA,
3F-N-etilesedrone  e  3-clorocatinone  sono  state  identificate   in
reperti di materiale sequestrato, da parte delle  forze  dell'ordine,
sul territorio europeo; 
  Considerato che la sostanza 5F-JWH-398 appartiene alla  classe  dei
cannabinoidi sintetici e risulta gia' sotto controllo in  Italia,  in
quanto inserita nella Tabella I del testo unico tra gli  analoghi  di
struttura derivante dal 3-(1-naftoil)indolo, senza essere  denominata
specificamente; 
  Tenuto conto che la Polizia di Stato di Barcellona Pozzo di  Gotto,
nella Provincia di Messina, nel mese di ottobre 2020,  ha  effettuato
un sequestro penale di diverse  confezioni  sigillate  contenenti  la
predetta sostanza, sotto forma di materiale vegetale essiccato; 
  Ritenuto necessario, in relazione  ai  rischi  connessi  ai  citati
sequestri sul territorio europeo e sul territorio nazionale, inserire
nella tabella I  del  testo  unico  la  specifica  indicazione  delle
sostanze  Cumil-BC-HpMeGaClone-221,  4F-ABINACA,   3F-N-etilesedrone,
3-clorocatinone, 5F-JWH-398 per favorirne la pronta individuazione da
parte delle forze dell'ordine; 
  Tenuto conto che nella tabella I del testo  unico  e'  presente  la
sostanza  denominata  bromadolina/U4793e  (denominazione  comune)   e
4-bromo-N- (2-  (dimetilamino)  cicloesil)  benzamide  (denominazione
chimica) per la quale e' successivamente venuta  in  uso,  in  ambito
internazionale, la denominazione comune nella forma  semplificata  di
«bromadolina» ove sono attualmente utilizzate anche le seguenti altre
denominazioni: «U4793e» e «U47931E»; 
  Ritenuto  necessario  indicare  nella  tabella  I  testo  unico  la
denominazione   comune   nella   forma   semplificata   oltre    alla
denominazione   completa,   che   resta    indicata    come    «altra
denominazione», integrando con  le  altre  denominazioni  «U4793e»  e
«U47931E» quelle gia' presenti, per completare le definizioni in  uso
e per consentire la corretta individuazione della stessa molecola, da
parte di operatori sanitari e forze dell'ordine; 
  Acquisito il parere dell'Istituto superiore di  sanita',  reso  con
note del  19  novembre  2020  e  del  23  dicembre  2020,  favorevoli
all'inserimento nella  Tabella  I  del  testo  unico  delle  sostanze
carbonil-bromadolo,  AP-238,  O-AMKD,  3F-PCP   e   della   specifica
indicazione  delle  sostanze  Cumil-BC-HpMeGaClone-221,   4F-ABINACA,
3F-N-etilesedrone,   3-clorocatinone,   5F-JWH-398    e    favorevoli
all'indicazione  di  «bromadolina»quale  denominazione  comune  e  di
«U4793e» e  «U47931E»  quali  altre  denominazioni  per  la  sostanza
bromadolina/U4793e, presente  nella  Tabella  I  dello  stesso  testo
unico; 
  Acquisito il parere del Consiglio superiore  di  sanita',  espresso
nella seduta del 13 luglio  2021,  favorevole  all'inserimento  nella
Tabella I del testo unico delle sostanze carbonil-bromadolo,  AP-238,
O-AMKD,  3F-PCP  e  della  specifica   indicazione   delle   sostanze
Cumil-BC-HpMeGaClone-221,       4F-ABINACA,        3F-N-etilesedrone,
3-clorocatinone,   5F-JWH-398   e   favorevole   all'indicazione   di
«bromadolina» quale denominazione comune e di  «U4793e»  e  «U47931E»
quali  altre  denominazioni  per  la   sostanza   bromadolina/U4793e,
presente nella Tabella I dello stesso testo unico; 
  Ritenuto, pertanto,  di  dover  procedere  all'aggiornamento  della
Tabella I del  testo  unico,  a  tutela  della  salute  pubblica,  in
considerazione dei rischi connessi alla identificazione per la  prima
volta  in  Europa  di  nuove  sostanze  psicoattive   e   alla   loro
circolazione sul mercato, riconducibile  a  sequestri  effettuati  in
Europa ed in Italia, e tenuto conto della necessita' di agevolare  le
connesse attivita' da parte delle forze dell'ordine; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nella Tabella I del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
ottobre 1990, n. 309,  e  successive  modificazioni,  sono  inserite,
secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze: 
    3-clorocatinone (denominazione comune); 
    2-ammino-1-(3-clorofenil)propan-1-one (denominazione chimica); 
    3-CC (altra denominazione); 
    3F-N-etilesedrone (denominazione comune); 
    2-(etilammino)-1-(3-fluorofenil)esan-1-one         (denominazione
chimica); 
    3F-NEH (altra denominazione); 
    3F-PCP (denominazione comune); 
    1-[1-(3-fluorofenil)cicloesil]piperidina (denominazione chimica); 
    3-fluoro-PCP (altra denominazione); 
    4F-ABINACA (denominazione comune); 
    N-(adamantan-1-il)-1-(4-fluorobutil)-1H-indazol-3-carbossamide
(denominazione chimica); 
    4F-AKB48 (altra denominazione); 
    5F-JWH-398 (denominazione comune); 
    1-(5-fluoropentil)-3-(4-cloro-1-naftoil)indolo     (denominazione
chimica); 
    CL-2201 (altra denominazione); 
    AP-238 (denominazione comune); 
    1-[2,6-dimetil-4-(3-fenilprop-2-enil)piperazin-1-il]propan-1-one
(denominazione chimica); 
    Carbonil-bromadolo (denominazione comune); 
    (4-bromofenil)-(1-(dimetilammino)-4-idrossi-4-fenetilcicloesil)me
tanone (denominazione chimica); 
    Cumil-BC-HpMeGaClone-221 (denominazione comune); 
    5-(biciclo[2.2.1]ept-2-il)metil)-2-(2-fenilpropan-2-il)-2,5-diidr
o-1H-pirido[4,3-b]indol-1-one (denominazione chimica); 
    Cumil-NB-MeGaClone (altra denominazione); 
    O-AMKD (denominazione comune); 
    3-(4-acetil-1-metilpiperidin-4-il)fenil  acetato   (denominazione
chimica).