Art. 3 
 
  1. Ai  sensi  dell'art.  15,  comma  1,  lettera  b),  del  decreto
legislativo 2 febbraio 2021, n.  20,  le  sotto  riportate  varieta',
iscritte al registro nazionale delle varieta'  di  specie  di  piante
agrarie con  il  decreto  a  fianco  indicato,  sono  cancellate  dal
registro medesimo. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico