Art. 3 1. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, le sotto riportate varieta', iscritte al registro nazionale delle varieta' di specie di piante agrarie con il decreto a fianco indicato, sono cancellate dal registro medesimo. Parte di provvedimento in formato grafico