Art. 2 Valutazione dei rischi di incendio 1. La valutazione dei rischi di incendio e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali per la riduzione del rischio di incendio costituiscono parte specifica del documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 2. La valutazione dei rischi di incendio e' effettuata in conformita' ai criteri indicati nell'art. 3 e deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione, ove richiesta, in ottemperanza al titolo XI, Ā«Protezione da atmosfere esplosiveĀ», del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.