Art. 2 
 
                 Valutazione dei rischi di incendio 
 
  1.  La  valutazione  dei  rischi  di  incendio  e  la   conseguente
definizione delle misure di prevenzione, di protezione  e  gestionali
per  la  riduzione  del  rischio  di  incendio  costituiscono   parte
specifica del documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a),  del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
  2.  La  valutazione  dei  rischi  di  incendio  e'  effettuata   in
conformita' ai criteri indicati nell'art. 3 e deve essere coerente  e
complementare  con  la  valutazione  del  rischio   esplosione,   ove
richiesta, in ottemperanza al titolo  XI,  Ā«Protezione  da  atmosfere
esplosiveĀ», del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.